IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE 
                     del Ministero dell'economia 
                           e delle finanze 
 
                           di concerto con 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                   delle politiche internazionali 
                        e dell'Unione europea 
               del Ministero delle politiche agricole 
                       alimentari e forestali 
 
  Visto il decreto-legge del 28 marzo 2003, n.  49,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003,  n.  119,  concernente  la
«Riforma  della  normativa  in  tema  di  applicazione  del  prelievo
supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»,
che ha abrogato la legge 26 novembre 1992,  n.  468,  recante  misure
urgenti nel settore lattiero-caseario e  le  previgenti  disposizioni
riguardanti l'applicazione del regime delle «quote latte»; 
  Visto il decreto-legge del 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,  con
modificazioni, dalla legge del 9  aprile  2009,  n.  33,  concernente
«Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi,  nonche'
disposizioni in materia di produzione lattiera  e  rateizzazione  del
debito nel settore lattiero-caseario; 
  Visto il decreto-legge  5  maggio  2015,  n.  51,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  del  2  luglio  2015,  n.  91,  recante
«Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli  in
crisi, di  sostegno  alle  imprese  agricole  colpite  da  eventi  di
carattere  eccezionale  e  di   razionalizzazione   delle   strutture
ministeriali»  ed,  in   particolare,   l'art.   1   riguardante   la
rateizzazione del pagamento dell'importo del  prelievo  supplementare
sul latte bovino non ancora versato; 
  Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo  2019,  n.  27,
convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 maggio 2019, n. 44,
che ha modificato l'art. 8-quinquies del decreto-legge n. 5 del 2009; 
  Visto l'art. 8-quinquies del decreto-legge n. 5 del 2009, nel testo
modificato dall'art. 4 del decreto-legge n. 27  del  2019,  il  quale
stabilisce: 
    al comma 10, che a decorrere dal 1° aprile 2019,  la  riscossione
coattiva degli importi  dovuti  relativi  al  prelievo  supplementare
latte, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di
decadenza dal beneficio della dilazione di cui al presente  articolo,
previsti dallo stesso art. 8-quinquies, e' effettuata ai sensi  degli
articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46; 
    al comma 10-bis, che con decreto del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, adottato di concerto con il Ministero delle  politiche
agricole alimentari, forestali e  del  turismo,  sono  determinati  i
termini e le modalita' di trasmissione, in via telematica, all'agente
della riscossione, dei residui di gestione relativi ai  ruoli  emessi
dall'AGEA o dalle regioni fino alla data del 31 marzo 2019, ai  sensi
del comma 10. La consegna dei residui  e'  equiparata  a  quella  dei
ruoli, anche ai fini di  cui  agli  articoli  19  e  20  del  decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 
    al comma 10-ter, che il passaggio  all'agente  della  riscossione
dei residui di gestione, di cui al comma 10-bis, deve avvenire  entro
e non oltre il 15 luglio 2019 e fino a tale data  sono  sospesi,  con
riferimento  ai  relativi  crediti  i  termini  di  prescrizione,  le
procedure di riscossione coattiva, i termini  di  impugnazione  e  di
opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi; 
    al comma 10-quater, che le  procedure  di  riscossione  coattiva,
sospese ai sensi del comma 10-ter,  sono  successivamente  proseguite
dall'agente  della  riscossione,  che  resta  surrogato  negli   atti
esecutivi eventualmente gia' avviati dall'AGEA o dalle regioni e  nei
confronti del quale le garanzie gia' attivate mantengono validita'  e
grado; 
    al comma 10-quinquies, che le disposizioni dei commi 10,  10-bis,
10-ter e 10-quater si applicano anche alle procedure di recupero  del
prelievo di cui all'art. 1 del decreto-legge 5 maggio  2015,  n.  51,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91; 
    al comma 10-sexies, che per  consentire  l'ordinata  prosecuzione
delle procedure di riscossione coattiva, fino alla data  indicata  al
comma 10-ter sono sospese le procedure di riscossione coattiva  poste
in essere dalle regioni e dalle Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano ai sensi dell'art. 1, comma 9,  del  decreto-legge  28  marzo
2003, n. 49, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  maggio
2003, n. 119, nei confronti dei primi acquirenti di  latte  di  vacca
riconosciuti ai sensi dell'art. 4  del  medesimo  decreto-legge.  Con
riferimento ai crediti nei confronti dei medesimi  primi  acquirenti,
la sospensione prevista  dal  presente  comma  si  applica  anche  ai
termini di prescrizione e ai termini di impugnazione e di opposizione
all'esecuzione e agli atti esecutivi; 
  Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 27 del 2019, il quale
stabilisce che  le  disposizioni  di  cui  all'art.  8-quinquies  del
decreto-legge n. 5 del 2009, nel testo modificato dallo stesso art. 4
del decreto-legge n. 27 del 2019, si applicano con riguardo ai  commi
10, 10-bis, 10-ter e 10-quater a decorrere dal 1° aprile 2019  e  con
riguardo ai commi 10-quinquies e 10-sexies a decorrere dal 29  maggio
2019, data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
decreto-legge n. 27 del 2019; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, recante «Disposizioni sulla  riscossione  delle  imposte  sul
reddito» ed, in particolare, il capo II del titolo I, concernente  la
«Riscossione mediante ruolo» e  il  titolo  II,  concernente  la  «La
riscossione coattiva»; 
  Visto il decreto legislativo  26  febbraio  1999,  n.  46,  recante
«Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a  norma
dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  del  13  aprile  1999,   n.   112,
concernente il «Riordino del servizio nazionale della riscossione, in
attuazione della delega prevista dalla legge 28  settembre  1998,  n.
337»; 
  Visto l'art.  3  del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248,
concernente «Disposizioni in  materia  di  servizio  nazionale  della
riscossione»; 
  Visto l'art. 1 del decreto-legge  del  22  ottobre  2016,  n.  193,
convertito, con modificazioni, dalla legge del 2  dicembre,  n.  248,
che ha previsto la soppressione di Equitalia e la istituzione, a  far
data dal 1° luglio 2017, di un ente  pubblico  economico,  denominato
Agenzia delle entrate - Riscossione; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 novembre  2019,  recante  «Disposizioni
urgenti per il trasferimento di funzioni e  per  la  riorganizzazione
dei Ministeri per i beni e le attivita'  culturali,  delle  politiche
agricole  alimentari,  forestali  e  del  turismo,   dello   sviluppo
economico, degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale,
delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, nonche' per  la  rimodulazione  degli  stanziamenti  per  la
revisione dei ruoli e delle carriere e  per  i  compensi  per  lavoro
straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia
di qualifiche dei dirigenti  e  di  tabella  delle  retribuzioni  del
personale  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  e  per  la
continuita' delle  funzioni  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni» e, in particolare, l'art. 1, comma 13; 
  Considerata la necessita' di adottare il decreto  ministeriale,  di
cui all'art. 8-quinquies, comma 10-bis, del decreto-legge  n.  5  del
2009, con il quale si  stabiliscono  i  termini  e  le  modalita'  di
trasmissione, in via telematica, all'agente  della  riscossione,  dei
residui di gestione  relativi  ai  ruoli  emessi  dall'AGEA  o  dalle
regioni; 
  Considerata  altresi',  in   relazione   al   trasferimento   delle
competenze in materia di recupero del prelievo  supplementare  latte,
l'esigenza di disciplinare i casi di compensazione ai sensi dell'art.
8-ter, comma 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile  2009,  n.  33,  relativi  ai
crediti trasferiti in carico all'agente della riscossione, prevedendo
che gli atti di riscossione coattiva gia' adottati restino validi per
la quota di credito residuante dopo la compensazione; 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai fini del passaggio dei residui di gestione  di  cui  all'art.
8-quinquies, comma 10-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.  33,  di
seguito denominato «Passaggio», AGEA provvede, sotto la sua esclusiva
responsabilita': 
    a) all'individuazione delle partite creditorie da porre in carico
all'agente della riscossione ai sensi  della  predetta  disposizione,
escludendo quelle per le quali il diritto di credito risulti non piu'
esigibile alla data del Passaggio; 
    b)  all'indicazione  delle  attivita'   di   riscossione   svolte
relativamente alle partite oggetto del Passaggio. 
  2. Il passaggio e' effettuato mediante: 
    a)  trasmissione  telematica  con   firma   digitale,   dall'AGEA
all'agente della riscossione: 
      1) secondo le specifiche tecniche previste nell'allegato n.  1,
di un elenco nel quale l'AGEA fornisce, per ciascuna partita  oggetto
del passaggio, le informazioni relative: 
        1.1) alla notifica della cartella di pagamento; 
        1.2) alla notifica di uno o piu' avvisi di intimazione di cui
all'art. 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica  29
settembre 1973, n. 602; 
        1.3)  alla  notifica  di  uno  o  piu'  preavvisi  di   fermo
amministrativo di cui all'art. 86 del Presidente della Repubblica  n.
602 del 1973; 
        1.4) all'iscrizione di uno o piu' fermi amministrativi di cui
all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  602  del
1973; 
        1.5) alla notifica  delle  comunicazioni  preventive  di  cui
all'art. 77, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 602 del 1973; 
        1.6) alle iscrizioni ipotecarie effettuate; 
        1.7) alle azioni esecutive  mobiliari  avviate  anteriormente
alla data del passaggio e ancora in essere alla stessa data; 
        1.8) alle  azioni  esecutive  mobiliari  definite  con  esito
totalmente o parzialmente infruttuoso, anteriormente  alla  data  del
passaggio; 
        1.9) alle azioni esecutive immobiliari avviate  anteriormente
alla data del passaggio e ancora in essere alla stessa data; 
        1.10) alle azioni esecutive immobiliari  definite  con  esito
totalmente o parzialmente infruttuoso, anteriormente  alla  data  del
passaggio; 
        1.11) alle azioni esecutive  presso  terzi  di  cui  all'art.
72-bis del decreto del Presidente della Repubblica n.  602  del  1973
avviate anteriormente alla data del passaggio e al relativo stato; 
        1.12) alle azioni esecutive presso terzi di cui agli articoli
543 e seguenti del codice di procedura civile  avviate  anteriormente
alla data del passaggio e ancora in essere alla stessa data; 
        1.13) alle azioni esecutive presso terzi di cui agli articoli
543 e seguenti del codice di  procedura  civile  definite  con  esito
totalmente o parzialmente infruttuoso, anteriormente  alla  data  del
passaggio; 
        1.14)  alle  eventuali  sospensioni  della  riscossione,  con
indicazione delle relative date  iniziali  e,  se  previste,  finali,
nonche' ogni altra informazione in possesso dell'AGEA al riguardo; 
        1.15) alla presentazione di istanza di fallimento non seguita
da insinuazione al passivo; 
        1.16) alla data di prescrizione del diritto  di  credito,  se
ricadente nel periodo di tempo intercorrente tra quella del passaggio
e il dodicesimo mese successivo.; 
      2) secondo le specifiche tecniche previste nell'allegato n.  2,
di un elenco nel quale l'AGEA indica, per  ciascuna  partita  oggetto
del passaggio per la quale il debitore ha radicato un contenzioso, lo
stato  dello  stesso  contenzioso,   la   presenza   di   sospensioni
giudiziali; 
    b)   consegna,   dall'AGEA    all'agente    della    riscossione,
dell'originale dei  documenti  probatori  delle  attivita'  esecutive
svolte per ciascuna delle partite di cui alla lettera a), numeri 1.7,
1.9 e 1.12, con sottoscrizione di apposito  verbale,  contenente  una
sommaria descrizione dello stato delle singole  azioni  esecutive  in
corso. 
  3.  Le  partite  creditorie  per  le  quali  l'AGEA  ha  provveduto
all'insinuazione  in  una  procedura  concorsuale  sono  escluse  dal
passaggio e la stessa AGEA continua a  gestire  tali  procedure  fino
alla loro chiusura. 
  4.  Restano  ferme  responsabilita'  e  legittimazione  processuale
dell'AGEA con  riguardo  ai  contenziosi  relativi  agli  atti  della
riscossione dalla medesima  emessi  fino  alla  data  del  passaggio,
nonche'  l'onere  della  stessa  AGEA  di  continuare  a  gestire  le
controversie pendenti alla predetta data.