Art. 2 
 
  1.  L'AGEA,  entro  cinque  giorni  dalla  ricezione  di   apposita
richiesta dell'agente della riscossione, o comunque, in  tempo  utile
in relazione all'adempimento necessario, fornisce  a  quest'ultimo  i
documenti probatori dell'esperimento delle attivita'  di  riscossione
delle partite  oggetto  del  passaggio,  diversi  da  quelli  di  cui
all'art. 1, lettera b), per le quali si presenti, di volta in  volta,
l'esigenza di  disporre  di  tali  documenti  e,  in  difetto,  resta
responsabile degli eventuali effetti pregiudizievoli derivanti  dalla
mancata tempestiva evasione della richiesta.