Art. 2 1. L'AGEA, entro cinque giorni dalla ricezione di apposita richiesta dell'agente della riscossione, o comunque, in tempo utile in relazione all'adempimento necessario, fornisce a quest'ultimo i documenti probatori dell'esperimento delle attivita' di riscossione delle partite oggetto del passaggio, diversi da quelli di cui all'art. 1, lettera b), per le quali si presenti, di volta in volta, l'esigenza di disporre di tali documenti e, in difetto, resta responsabile degli eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla mancata tempestiva evasione della richiesta.