Art. 3 1. Nei casi di cui all'art. 8-ter, comma 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 9 aprile 2009, n. 33, l'AGEA e l'agente della riscossione provvedono allo scambio dei flussi informativi necessari al perfezionamento della compensazione ivi prevista e alle conseguenti operazioni di regolazione contabili. 2. Nei casi di cui al comma 1, gli atti di riscossione coattiva gia' adottati restano validi per la quota di credito residua.