Art. 3 
 
  1. Nei casi di cui all'art. 8-ter, comma 5,  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5,  convertito  con  modificazioni  nella  legge  9
aprile 2009, n. 33, l'AGEA e l'agente  della  riscossione  provvedono
allo scambio dei  flussi  informativi  necessari  al  perfezionamento
della compensazione ivi prevista e  alle  conseguenti  operazioni  di
regolazione contabili. 
  2. Nei casi di cui al comma 1, gli  atti  di  riscossione  coattiva
gia' adottati restano validi per la quota di credito residua.