Art. 2 Criteri di riparto per il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio 1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera d) del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, si provvede a ripartire tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano l'importo di euro 20.000.000,00 a valere sul Fondo di cui all'art. 5-bis del medesimo decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, in base ai seguenti criteri: a) Una percentuale del 50%, (pari ad euro 10.000.000,00) al finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati gia' esistenti in ogni regione; b) Una percentuale del 50%, (pari ad euro 10.000.000,00) al finanziamento delle case-rifugio pubbliche e private gia' esistenti in ogni regione. 2. Nella programmazione degli interventi di cui al precedente comma le regioni considerano l'adozione di opportune modalita' volte alla sostenibilita' finanziaria ed operativa dei centri antiviolenza e delle case-rifugio e delle loro articolazioni secondo le specifiche esigenze territoriali. 3. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si basa sui dati Istat del 1° gennaio 2019 riferiti alla popolazione residente nelle regioni e nelle province autonome nonche' sui dati aggiornati forniti al Dipartimento per le pari opportunita' dal coordinamento tecnico della VIII commissione «Politiche sociali» della Conferenza delle regioni e delle province autonome, relativi al numero di centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle regioni e nelle province autonome, secondo la tabella 1 allegata al presente decreto. 4. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lettera d) del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, le schede programmatiche di cui al successivo art. 4, dovranno indicare gli eventuali interventi previsti per riequilibrare la presenza dei centri anti violenza e delle case rifugio in ogni regione. 5. La quota di risorse ripartita sulla base dei criteri del presente articolo alle Province autonome di Trento e Bolzano, pari rispettivamente a euro 104.452,74 ed euro 262.676,22 e' acquisita al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tale fine la predetta quota e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, al capo X, capitolo 2368, art. 6.