Art. 2 
 
               Criteri di riparto per il finanziamento 
            dei centri antiviolenza e delle case-rifugio 
 
  1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5,  comma
2, lettera d) del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, si provvede  a
ripartire tra le regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano
l'importo di euro 20.000.000,00 a valere sul Fondo  di  cui  all'art.
5-bis del medesimo decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,  in  base  ai
seguenti criteri: 
    a) Una percentuale del  50%,  (pari  ad  euro  10.000.000,00)  al
finanziamento  dei  centri  antiviolenza  pubblici  e  privati   gia'
esistenti in ogni regione; 
    b) Una percentuale del  50%,  (pari  ad  euro  10.000.000,00)  al
finanziamento delle case-rifugio pubbliche e private  gia'  esistenti
in ogni regione. 
  2. Nella programmazione degli interventi di cui al precedente comma
le regioni considerano l'adozione di opportune modalita'  volte  alla
sostenibilita' finanziaria ed operativa  dei  centri  antiviolenza  e
delle case-rifugio e delle loro articolazioni secondo  le  specifiche
esigenze territoriali. 
  3. Il riparto delle risorse finanziarie  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo tra le regioni e le Province autonome di  Trento  e
di Bolzano, si basa sui dati Istat del 1° gennaio 2019 riferiti  alla
popolazione residente nelle regioni e nelle province autonome nonche'
sui dati aggiornati forniti al Dipartimento per le pari  opportunita'
dal coordinamento tecnico della VIII commissione «Politiche  sociali»
della Conferenza delle regioni e delle province autonome, relativi al
numero di centri antiviolenza e delle  case-rifugio  esistenti  nelle
regioni e nelle province autonome, secondo la tabella 1  allegata  al
presente decreto. 
  4. Al fine di dare attuazione a quanto  previsto  dall'art.  5-bis,
comma 2, lettera d) del decreto-legge  14  agosto  2013,  n.  93,  le
schede programmatiche di cui al successivo art. 4, dovranno  indicare
gli eventuali interventi previsti per riequilibrare la  presenza  dei
centri anti violenza e delle case rifugio in ogni regione. 
  5. La quota  di  risorse  ripartita  sulla  base  dei  criteri  del
presente articolo alle Province autonome di Trento  e  Bolzano,  pari
rispettivamente a euro 104.452,74 ed euro 262.676,22 e' acquisita  al
bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge  23
dicembre 2009, n. 191. A tale  fine  la  predetta  quota  e'  versata
all'entrata del bilancio dello Stato, al capo X, capitolo 2368,  art.
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