Art. 2
Criteri di riparto per il finanziamento
dei centri antiviolenza e delle case-rifugio
1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5, comma
2, lettera d) del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, si provvede a
ripartire tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
l'importo di euro 20.000.000,00 a valere sul Fondo di cui all'art.
5-bis del medesimo decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, in base ai
seguenti criteri:
a) Una percentuale del 50%, (pari ad euro 10.000.000,00) al
finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati gia'
esistenti in ogni regione;
b) Una percentuale del 50%, (pari ad euro 10.000.000,00) al
finanziamento delle case-rifugio pubbliche e private gia' esistenti
in ogni regione.
2. Nella programmazione degli interventi di cui al precedente comma
le regioni considerano l'adozione di opportune modalita' volte alla
sostenibilita' finanziaria ed operativa dei centri antiviolenza e
delle case-rifugio e delle loro articolazioni secondo le specifiche
esigenze territoriali.
3. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 1 del
presente articolo tra le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, si basa sui dati Istat del 1° gennaio 2019 riferiti alla
popolazione residente nelle regioni e nelle province autonome nonche'
sui dati aggiornati forniti al Dipartimento per le pari opportunita'
dal coordinamento tecnico della VIII commissione «Politiche sociali»
della Conferenza delle regioni e delle province autonome, relativi al
numero di centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle
regioni e nelle province autonome, secondo la tabella 1 allegata al
presente decreto.
4. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5-bis,
comma 2, lettera d) del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, le
schede programmatiche di cui al successivo art. 4, dovranno indicare
gli eventuali interventi previsti per riequilibrare la presenza dei
centri anti violenza e delle case rifugio in ogni regione.
5. La quota di risorse ripartita sulla base dei criteri del
presente articolo alle Province autonome di Trento e Bolzano, pari
rispettivamente a euro 104.452,74 ed euro 262.676,22 e' acquisita al
bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23
dicembre 2009, n. 191. A tale fine la predetta quota e' versata
all'entrata del bilancio dello Stato, al capo X, capitolo 2368, art.
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