Art. 3 
 
Criteri di riparto per il finanziamento degli interventi regionali di
  cui  all'art.  5  del  decreto-legge  n.  93  del   2014,   lettere
  a),b),c),e),f), h), i) e l). 
 
  1. Le risorse finanziarie del Fondo  di  cui  all'art.  1,  per  un
importo pari ad euro 10.000.000,00 vengono ripartite tra Regioni e le
Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  coerentemente  con  gli
obiettivi declinati dal piano operativo di cui al  «Piano  strategico
nazionale sulla violenza maschile contro le donne  (2017-2020)»,  per
gli   interventi   previsti   dall'art.   5,   comma    2,    lettere
a),b),c),e),f),g),h),i) e l) del citato decreto-legge 14 agosto 2013,
n. 93, tenuto anche conto di quanto potra' essere discusso nei tavoli
di coordinamento regionali di cui all'art. 5, comma  1  del  presente
decreto, in particolare per il 2019 prioritariamente per  i  seguenti
interventi,  secondo  le  specifiche  esigenze  della  programmazione
territoriale: 
    rafforzare la rete dei  servizi  pubblici  e  privati  attraverso
interventi di prevenzione,  assistenza,  sostegno  e  accompagnamento
delle donne vittime di violenza; 
    interventi per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo
e piu' in generale per l'accompagnamento nei percorsi di  fuoriuscita
dalla violenza; 
    azioni per migliorare le capacita' di presa in carico delle donne
migranti anche di seconda generazione vittime di violenza; 
    progetti rivolti anche a donne minorenni vittime di violenza e  a
minori vittime di violenza assistita; 
    azioni di informazione, comunicazione e formazione; 
    programmi rivolti  agli  uomini  maltrattanti,  anche  a  seguito
dell'emanazione di apposite linee guida nazionali. 
  2.  Il  riparto  delle  risorse  finanziarie  di  cui  al  presente
articolo, si basa  sui  criteri  percentuali  di  riparto  del  Fondo
nazionale   per   le   politiche   sociali   previsti   nel   decreto
interministeriale 21 febbraio 2014, secondo la tabella 2 allegata  al
presente decreto; 
  3. La quota  di  risorse  ripartita  sulla  base  dei  criteri  del
presente decreto alle Province autonome di  Trento  e  Bolzano,  pari
rispettivamente a euro 84.000,00 ed euro 82.000,00  e'  acquisita  al
bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge  23
dicembre 2009, n. 191. A tale  fine  la  predetta  quota  e'  versata
all'entrata del bilancio dello Stato, al capo X, capitolo 2368,  art.
6.