Art. 3
Criteri di riparto per il finanziamento degli interventi regionali di
cui all'art. 5 del decreto-legge n. 93 del 2014, lettere
a),b),c),e),f), h), i) e l).
1. Le risorse finanziarie del Fondo di cui all'art. 1, per un
importo pari ad euro 10.000.000,00 vengono ripartite tra Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, coerentemente con gli
obiettivi declinati dal piano operativo di cui al «Piano strategico
nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2017-2020)», per
gli interventi previsti dall'art. 5, comma 2, lettere
a),b),c),e),f),g),h),i) e l) del citato decreto-legge 14 agosto 2013,
n. 93, tenuto anche conto di quanto potra' essere discusso nei tavoli
di coordinamento regionali di cui all'art. 5, comma 1 del presente
decreto, in particolare per il 2019 prioritariamente per i seguenti
interventi, secondo le specifiche esigenze della programmazione
territoriale:
rafforzare la rete dei servizi pubblici e privati attraverso
interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento
delle donne vittime di violenza;
interventi per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo
e piu' in generale per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita
dalla violenza;
azioni per migliorare le capacita' di presa in carico delle donne
migranti anche di seconda generazione vittime di violenza;
progetti rivolti anche a donne minorenni vittime di violenza e a
minori vittime di violenza assistita;
azioni di informazione, comunicazione e formazione;
programmi rivolti agli uomini maltrattanti, anche a seguito
dell'emanazione di apposite linee guida nazionali.
2. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al presente
articolo, si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo
nazionale per le politiche sociali previsti nel decreto
interministeriale 21 febbraio 2014, secondo la tabella 2 allegata al
presente decreto;
3. La quota di risorse ripartita sulla base dei criteri del
presente decreto alle Province autonome di Trento e Bolzano, pari
rispettivamente a euro 84.000,00 ed euro 82.000,00 e' acquisita al
bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23
dicembre 2009, n. 191. A tale fine la predetta quota e' versata
all'entrata del bilancio dello Stato, al capo X, capitolo 2368, art.
6.