Art. 4
Modalita' di trasferimento delle risorse
1. Il Dipartimento per le pari opportunita' trasferisce alle
regioni le risorse indicate nelle tabelle 1 e 2 allegate al presente
decreto, a seguito di specifica richiesta da parte delle regioni da
inoltrare, a cura delle stesse, al coordinamento tecnico politiche
sociali che, successivamente, provvedera' a trasmettere la
documentazione al Dipartimento per le pari opportunita',
all'indirizzo di posta elettronica certificata
progettiviolenza@pec.governo.it A detta richiesta, da inviare entro
sessanta giorni dalla data della comunicazione da parte del
Dipartimento per le pari opportunita' dell'entrata in vigore del
presente decreto, dovra' essere allegata un'apposita scheda
programmatica, che dovra' recare, per ciascuno degli interventi di
cui agli articoli 2 e 3, del presente decreto:
la declinazione degli obiettivi che la regione intende conseguire
mediante l'utilizzo delle risorse oggetto del riparto;
l'indicazione delle attivita' da realizzare per l'attuazione
degli interventi;
il cronoprogramma delle attivita';
la descrizione degli interventi che si prevede di realizzare ai
fini di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5-bis, comma 2,
lettera d) o l'indicazione che tali interventi non sono necessari;
un piano finanziario coerente col citato cronoprogramma.
2. Il Dipartimento per le pari opportunita' provvedera' a
trasferire le risorse a ciascuna regione in un'unica soluzione,
secondo gli importi indicati nelle Tabelle 1 e 2 allegate al presente
decreto, entro quarantacinque giorni dall'approvazione, da parte del
Dipartimento medesimo, della scheda programmatica di cui al comma 1
del presente articolo.