Art. 4 
 
              Modalita' di trasferimento delle risorse 
 
  1. Il  Dipartimento  per  le  pari  opportunita'  trasferisce  alle
regioni le risorse indicate nelle tabelle 1 e 2 allegate al  presente
decreto, a seguito di specifica richiesta da parte delle  regioni  da
inoltrare, a cura delle stesse, al  coordinamento  tecnico  politiche
sociali  che,   successivamente,   provvedera'   a   trasmettere   la
documentazione   al   Dipartimento   per   le   pari    opportunita',
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
progettiviolenza@pec.governo.it A detta richiesta, da  inviare  entro
sessanta  giorni  dalla  data  della  comunicazione  da   parte   del
Dipartimento per le pari  opportunita'  dell'entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  dovra'   essere   allegata   un'apposita   scheda
programmatica, che dovra' recare, per ciascuno  degli  interventi  di
cui agli articoli 2 e 3, del presente decreto: 
    la declinazione degli obiettivi che la regione intende conseguire
mediante l'utilizzo delle risorse oggetto del riparto; 
    l'indicazione delle  attivita'  da  realizzare  per  l'attuazione
degli interventi; 
    il cronoprogramma delle attivita'; 
    la descrizione degli interventi che si prevede di  realizzare  ai
fini di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5-bis,  comma  2,
lettera d) o l'indicazione che tali interventi non sono necessari; 
    un piano finanziario coerente col citato cronoprogramma. 
   2.  Il  Dipartimento  per  le  pari  opportunita'  provvedera'   a
trasferire le risorse  a  ciascuna  regione  in  un'unica  soluzione,
secondo gli importi indicati nelle Tabelle 1 e 2 allegate al presente
decreto, entro quarantacinque giorni dall'approvazione, da parte  del
Dipartimento medesimo, della scheda programmatica di cui al  comma  1
del presente articolo.