Art. 4 Modalita' di trasferimento delle risorse 1. Il Dipartimento per le pari opportunita' trasferisce alle regioni le risorse indicate nelle tabelle 1 e 2 allegate al presente decreto, a seguito di specifica richiesta da parte delle regioni da inoltrare, a cura delle stesse, al coordinamento tecnico politiche sociali che, successivamente, provvedera' a trasmettere la documentazione al Dipartimento per le pari opportunita', all'indirizzo di posta elettronica certificata progettiviolenza@pec.governo.it A detta richiesta, da inviare entro sessanta giorni dalla data della comunicazione da parte del Dipartimento per le pari opportunita' dell'entrata in vigore del presente decreto, dovra' essere allegata un'apposita scheda programmatica, che dovra' recare, per ciascuno degli interventi di cui agli articoli 2 e 3, del presente decreto: la declinazione degli obiettivi che la regione intende conseguire mediante l'utilizzo delle risorse oggetto del riparto; l'indicazione delle attivita' da realizzare per l'attuazione degli interventi; il cronoprogramma delle attivita'; la descrizione degli interventi che si prevede di realizzare ai fini di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lettera d) o l'indicazione che tali interventi non sono necessari; un piano finanziario coerente col citato cronoprogramma. 2. Il Dipartimento per le pari opportunita' provvedera' a trasferire le risorse a ciascuna regione in un'unica soluzione, secondo gli importi indicati nelle Tabelle 1 e 2 allegate al presente decreto, entro quarantacinque giorni dall'approvazione, da parte del Dipartimento medesimo, della scheda programmatica di cui al comma 1 del presente articolo.