Art. 5 Adempimenti delle regioni e del Governo 1. Le regioni si impegnano ad assicurare la consultazione dell'associazionismo di riferimento e di tutti gli altri attori pubblici e privati che, direttamente o indirettamente, siano destinatari delle risorse statali ripartite con il presente decreto o che comunque, a diverso titolo, partecipino con la loro attivita' al perseguimento delle finalita' di cui all'art. 5, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93. A tal fine, tenuto conto anche della necessita' di potenziare il monitoraggio sull'attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020 cui concorrono le risorse oggetto del presente decreto, le regioni si impegnano ad istituire ed a convocare, almeno su base semestrale, tavoli di coordinamento regionali per la programmazione e per il monitoraggio delle attivita'. A tali tavoli potranno partecipare anche rappresentanti del Dipartimento per le pari opportunita'. 2. Le regioni e tutti gli enti coinvolti, nel caso in cui la gestione degli interventi previsti sia affidata o delegata dalle regioni ai comuni, alle citta' metropolitane, agli enti di area vasta, agli enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri enti pubblici, mettono a disposizione del Dipartimento per le pari opportunita' i dati e le informazioni in loro possesso, al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni di controllo e di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse nonche' sull'attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne e del correlato piano operativo, secondo le modalita' che saranno individuate dal Dipartimento per le pari opportunita'. 3. Ai fini di dare attuazione all'art. 5-bis, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, anche ai fini di cui al successivo comma 7 del medesimo art. 5-bis, le regioni presentano altresi', entro il 30 marzo del 2020 una relazione riepilogativa delle iniziative adottate nell'anno solare precedente a valere sulle risorse erogate ed effettivamente impegnate, anche se riferite a decreto del Presidente del Consiglio dei ministri precedentemente emanati, unitamente al monitoraggio finanziario circa l'utilizzo delle risorse assegnate dal precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 4. Entro il 30 settembre di ciascun anno le regioni trasmettono al Dipartimento per le pari opportunita', per il tramite del coordinamento tecnico politiche sociali, un'apposita relazione sull'utilizzo delle risorse ripartite con il presente decreto nonche' sui lavori dei tavoli di coordinamento di cui al comma 1 del presente articolo, utilizzando a tal fine il format appositamente predisposto dal Dipartimento per le pari opportunita'. 5. Le regioni si impegnano a dedicare un'apposita sezione dei propri siti istituzionali alla tematica della violenza contro le donne, al fine di assicurare il rispetto degli obblighi di trasparenza, nonche' a pubblicare tutti i provvedimenti adottati a seguito del presente riparto. 6. Le regioni e lo Stato adottano tutte le opportune iniziative affinche' i servizi minimi garantiti dai centri antiviolenza e dalle case-rifugio, ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 11 della citata Intesa del 27 novembre 2014, siano erogati a favore delle persone interessate senza limitazioni dovute alla residenza, domicilio o dimora in uno specifico territorio regionale. 7. Nel caso in cui la gestione degli interventi previsti dal presente decreto sia affidata o delegata dalle regioni ai comuni, alle citta' metropolitane, agli enti di area vasta, agli enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri enti pubblici, dovra' essere assicurato il rispetto delle finalita' e di ogni adempimento stabilito dal presente decreto da ciascuno di tali enti, rispetto ai quali le regioni dovranno esercitare le opportune attivita' di monitoraggio, delle quali daranno evidenza nelle relazioni di cui all'art. 5, commi 3 e 4 del presente decreto. 8. Le regioni, nell'ambito dei propri ordinamenti, individuano una struttura referente unica per tutte le comunicazioni relative agli interventi previsti dal presente decreto e ai connessi adempimenti. 9. Il mancato utilizzo delle risorse da parte delle regioni, secondo le modalita' indicate dal presente decreto, entro l'esercizio finanziario 2021, comporta la revoca dei finanziamenti, i quali saranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva redistribuzione tra le regioni da effettuarsi secondo i medesimi criteri di cui al presente decreto. 10. L'inosservanza di quanto previsto dai commi da 1 a 5 del presente articolo comporta l'esclusione della regione interessata dal successivo provvedimento di riparto, a valere sul medesimo fondo.