Art. 5
Adempimenti delle regioni e del Governo
1. Le regioni si impegnano ad assicurare la consultazione
dell'associazionismo di riferimento e di tutti gli altri attori
pubblici e privati che, direttamente o indirettamente, siano
destinatari delle risorse statali ripartite con il presente decreto o
che comunque, a diverso titolo, partecipino con la loro attivita' al
perseguimento delle finalita' di cui all'art. 5, comma 2, lettera d),
del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93. A tal fine, tenuto conto
anche della necessita' di potenziare il monitoraggio sull'attuazione
del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le
donne 2017-2020 cui concorrono le risorse oggetto del presente
decreto, le regioni si impegnano ad istituire ed a convocare, almeno
su base semestrale, tavoli di coordinamento regionali per la
programmazione e per il monitoraggio delle attivita'. A tali tavoli
potranno partecipare anche rappresentanti del Dipartimento per le
pari opportunita'.
2. Le regioni e tutti gli enti coinvolti, nel caso in cui la
gestione degli interventi previsti sia affidata o delegata dalle
regioni ai comuni, alle citta' metropolitane, agli enti di area
vasta, agli enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri
enti pubblici, mettono a disposizione del Dipartimento per le pari
opportunita' i dati e le informazioni in loro possesso, al fine di
consentire lo svolgimento delle funzioni di controllo e di
monitoraggio sull'utilizzo delle risorse nonche' sull'attuazione del
Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne e
del correlato piano operativo, secondo le modalita' che saranno
individuate dal Dipartimento per le pari opportunita'.
3. Ai fini di dare attuazione all'art. 5-bis, comma 6, del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, anche ai fini di cui al
successivo comma 7 del medesimo art. 5-bis, le regioni presentano
altresi', entro il 30 marzo del 2020 una relazione riepilogativa
delle iniziative adottate nell'anno solare precedente a valere sulle
risorse erogate ed effettivamente impegnate, anche se riferite a
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri precedentemente
emanati, unitamente al monitoraggio finanziario circa l'utilizzo
delle risorse assegnate dal precedente decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri.
4. Entro il 30 settembre di ciascun anno le regioni trasmettono al
Dipartimento per le pari opportunita', per il tramite del
coordinamento tecnico politiche sociali, un'apposita relazione
sull'utilizzo delle risorse ripartite con il presente decreto nonche'
sui lavori dei tavoli di coordinamento di cui al comma 1 del presente
articolo, utilizzando a tal fine il format appositamente predisposto
dal Dipartimento per le pari opportunita'.
5. Le regioni si impegnano a dedicare un'apposita sezione dei
propri siti istituzionali alla tematica della violenza contro le
donne, al fine di assicurare il rispetto degli obblighi di
trasparenza, nonche' a pubblicare tutti i provvedimenti adottati a
seguito del presente riparto.
6. Le regioni e lo Stato adottano tutte le opportune iniziative
affinche' i servizi minimi garantiti dai centri antiviolenza e dalle
case-rifugio, ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 11 della citata Intesa
del 27 novembre 2014, siano erogati a favore delle persone
interessate senza limitazioni dovute alla residenza, domicilio o
dimora in uno specifico territorio regionale.
7. Nel caso in cui la gestione degli interventi previsti dal
presente decreto sia affidata o delegata dalle regioni ai comuni,
alle citta' metropolitane, agli enti di area vasta, agli enti gestori
degli ambiti sociali territoriali o ad altri enti pubblici, dovra'
essere assicurato il rispetto delle finalita' e di ogni adempimento
stabilito dal presente decreto da ciascuno di tali enti, rispetto ai
quali le regioni dovranno esercitare le opportune attivita' di
monitoraggio, delle quali daranno evidenza nelle relazioni di cui
all'art. 5, commi 3 e 4 del presente decreto.
8. Le regioni, nell'ambito dei propri ordinamenti, individuano una
struttura referente unica per tutte le comunicazioni relative agli
interventi previsti dal presente decreto e ai connessi adempimenti.
9. Il mancato utilizzo delle risorse da parte delle regioni,
secondo le modalita' indicate dal presente decreto, entro l'esercizio
finanziario 2021, comporta la revoca dei finanziamenti, i quali
saranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per la
successiva redistribuzione tra le regioni da effettuarsi secondo i
medesimi criteri di cui al presente decreto.
10. L'inosservanza di quanto previsto dai commi da 1 a 5 del
presente articolo comporta l'esclusione della regione interessata dal
successivo provvedimento di riparto, a valere sul medesimo fondo.