Art. 5 
 
               Adempimenti delle regioni e del Governo 
 
  1.  Le  regioni  si  impegnano  ad  assicurare   la   consultazione
dell'associazionismo di riferimento  e  di  tutti  gli  altri  attori
pubblici  e  privati  che,  direttamente  o   indirettamente,   siano
destinatari delle risorse statali ripartite con il presente decreto o
che comunque, a diverso titolo, partecipino con la loro attivita'  al
perseguimento delle finalita' di cui all'art. 5, comma 2, lettera d),
del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93. A  tal  fine,  tenuto  conto
anche della necessita' di potenziare il monitoraggio  sull'attuazione
del Piano strategico nazionale  sulla  violenza  maschile  contro  le
donne 2017-2020  cui  concorrono  le  risorse  oggetto  del  presente
decreto, le regioni si impegnano ad istituire ed a convocare,  almeno
su  base  semestrale,  tavoli  di  coordinamento  regionali  per   la
programmazione e per il monitoraggio delle attivita'. A  tali  tavoli
potranno partecipare anche rappresentanti  del  Dipartimento  per  le
pari opportunita'. 
  2. Le regioni e tutti gli  enti  coinvolti,  nel  caso  in  cui  la
gestione degli interventi previsti  sia  affidata  o  delegata  dalle
regioni ai comuni, alle  citta'  metropolitane,  agli  enti  di  area
vasta, agli enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri
enti pubblici, mettono a disposizione del Dipartimento  per  le  pari
opportunita' i dati e le informazioni in loro possesso,  al  fine  di
consentire  lo  svolgimento  delle  funzioni  di   controllo   e   di
monitoraggio sull'utilizzo delle risorse nonche' sull'attuazione  del
Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne  e
del correlato piano  operativo,  secondo  le  modalita'  che  saranno
individuate dal Dipartimento per le pari opportunita'. 
  3. Ai  fini  di  dare  attuazione  all'art.  5-bis,  comma  6,  del
decreto-legge 14 agosto  2013,  n.  93,  anche  ai  fini  di  cui  al
successivo comma 7 del medesimo art.  5-bis,  le  regioni  presentano
altresi', entro il 30 marzo  del  2020  una  relazione  riepilogativa
delle iniziative adottate nell'anno solare precedente a valere  sulle
risorse erogate ed effettivamente  impegnate,  anche  se  riferite  a
decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  precedentemente
emanati, unitamente  al  monitoraggio  finanziario  circa  l'utilizzo
delle risorse assegnate dal precedente  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
  4. Entro il 30 settembre di ciascun anno le regioni trasmettono  al
Dipartimento  per  le  pari  opportunita',   per   il   tramite   del
coordinamento  tecnico  politiche  sociali,   un'apposita   relazione
sull'utilizzo delle risorse ripartite con il presente decreto nonche'
sui lavori dei tavoli di coordinamento di cui al comma 1 del presente
articolo, utilizzando a tal fine il format appositamente  predisposto
dal Dipartimento per le pari opportunita'. 
  5. Le regioni si  impegnano  a  dedicare  un'apposita  sezione  dei
propri siti istituzionali alla  tematica  della  violenza  contro  le
donne,  al  fine  di  assicurare  il  rispetto  degli   obblighi   di
trasparenza, nonche' a pubblicare tutti i  provvedimenti  adottati  a
seguito del presente riparto. 
  6. Le regioni e lo Stato adottano  tutte  le  opportune  iniziative
affinche' i servizi minimi garantiti dai centri antiviolenza e  dalle
case-rifugio, ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 11 della citata Intesa
del  27  novembre  2014,  siano  erogati  a  favore   delle   persone
interessate senza limitazioni  dovute  alla  residenza,  domicilio  o
dimora in uno specifico territorio regionale. 
  7. Nel caso in  cui  la  gestione  degli  interventi  previsti  dal
presente decreto sia affidata o delegata  dalle  regioni  ai  comuni,
alle citta' metropolitane, agli enti di area vasta, agli enti gestori
degli ambiti sociali territoriali o ad altri  enti  pubblici,  dovra'
essere assicurato il rispetto delle finalita' e di  ogni  adempimento
stabilito dal presente decreto da ciascuno di tali enti, rispetto  ai
quali le  regioni  dovranno  esercitare  le  opportune  attivita'  di
monitoraggio, delle quali daranno evidenza  nelle  relazioni  di  cui
all'art. 5, commi 3 e 4 del presente decreto. 
  8. Le regioni, nell'ambito dei propri ordinamenti, individuano  una
struttura referente unica per tutte le  comunicazioni  relative  agli
interventi previsti dal presente decreto e ai connessi adempimenti. 
  9. Il mancato  utilizzo  delle  risorse  da  parte  delle  regioni,
secondo le modalita' indicate dal presente decreto, entro l'esercizio
finanziario 2021, comporta  la  revoca  dei  finanziamenti,  i  quali
saranno  versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato   per   la
successiva redistribuzione tra le regioni da  effettuarsi  secondo  i
medesimi criteri di cui al presente decreto. 
  10. L'inosservanza di quanto previsto  dai  commi  da  1  a  5  del
presente articolo comporta l'esclusione della regione interessata dal
successivo provvedimento di riparto, a valere sul medesimo fondo.