Art. 3 
 
  1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1  del
presente  decreto,  sono   determinate   complessivamente   in   euro
689.650,00 di cui euro 366.100,00 nella  forma  di  contributo  nella
spesa, a  valere  sulle  disponibilita'  del  conto  di  contabilita'
speciale n. 5944 IGRUE e in euro 323.550,00 nella  forma  di  credito
agevolato, a valere sulle disponibilita' del riparto FAR 2012. 
  2. Le erogazioni  dei  contributi  sono  subordinate  all'effettiva
disponibilita' delle risorse  a  valere  sul  conto  di  contabilita'
speciale n. 5944 IGRUE e su riparto FAR 2012,  secondo  lo  stato  di
avanzamento   lavori,   avendo    riguardo    alle    modalita'    di
rendicontazione. 
  3. Nella fase attuativa, il MIUR  puo'  valutare  la  rimodulazione
delle attivita' progettuali per variazioni rilevanti,  non  eccedenti
il cinquanta  per  cento,  in  caso  di  sussistenza  di  motivazioni
tecnico-scientifiche    o    economico-finanziarie    di    carattere
straordinario, acquisito  il  parere  dell'esperto  scientifico.  Per
variazioni inferiori al venti per cento del  valore  delle  attivita'
progettuali del raggruppamento  nazionale,  il  MIUR  si  riserva  di
provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto  scientifico
con riguardo alle  casistiche  ritenute  maggiormente  complesse.  Le
richieste  variazioni,  come  innanzi  articolate,  potranno   essere
autorizzate solo se previamente approvate in sede  internazionale  da
parte della Struttura di gestione del programma. 
  4. Le attivita' connesse con la realizzazione del progetto dovranno
concludersi entro  il  termine  indicato  nella  scheda  allegata  al
presente  decreto  (Allegato  1),  fatte  salve  eventuali   proroghe
approvate dalla JA ALL e dallo scrivente Ministero,  e  comunque  mai
oltre la data di chiusura del progetto internazionale. 
  6. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornira' alla banca,
ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione
per ciascun soggetto proponente del costo ammesso  e  della  relativa
quota di contributo. 
  7. L'agevolazione concessa nelle forme del credito agevolato  tiene
conto delle seguenti disposizioni: 
    a) la durata del finanziamento e' stabilita  in  un  periodo  non
superiore a dieci anni, decorrente dalla data del  presente  decreto,
comprensiva di un periodo di preammortamento e utilizzo  fino  ad  un
massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento  (suddiviso  in
rate semestrali con scadenza 1° gennaio e 1° luglio di ogni anno) non
puo' superare la durata suddetta e si conclude  alla  prima  scadenza
semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del  progetto
di ricerca e/o formazione. Ai fini di quanto  innanzi  si  considera,
quale primo semestre intero, il semestre solare  nel  quale  cade  la
data del presente decreto; 
    b)  le  rate   dell'ammortamento   sono   semestrali,   costanti,
posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza  primo
gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse  coincide  con
la seconda  scadenza  semestrale  solare  successiva  alla  effettiva
conclusione del progetto; 
    c) il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti  agevolati
e' fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.