Art. 10 
 
        Pareri espressi da parte della commissione consultiva 
 
  1. Il Ministero delle politiche agricole  alimentari,  forestali  e
del  turismo,  nei  dieci  giorni  successivi  all'approvazione   del
verbale, trasmette all'Ufficio italiano brevetti e  marchi  i  pareri
espressi nell'ambito della  commissione  consultiva  sulla  base  dei
risultati delle prove varietali; 
  2. Per le  varieta'  vegetali  approvate  in  sede  di  Commissione
consultiva l'Ufficio italiano brevetti e marchi concede i  titoli  di
protezione entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione
del parere della commissione e  ne  da'  comunicazione  al  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali. 
  3. Per le varieta' vegetali non approvate in  sede  di  commissione
consultiva  l'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi  provvedera'  ad
emettere il provvedimento di  rigetto  della  domanda  assegnando  il
termine per ricorrere alla commissione dei ricorsi ai sensi dell'art.
135, comma 1 del Codice.