Art. 10 Pareri espressi da parte della commissione consultiva 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, nei dieci giorni successivi all'approvazione del verbale, trasmette all'Ufficio italiano brevetti e marchi i pareri espressi nell'ambito della commissione consultiva sulla base dei risultati delle prove varietali; 2. Per le varieta' vegetali approvate in sede di Commissione consultiva l'Ufficio italiano brevetti e marchi concede i titoli di protezione entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione del parere della commissione e ne da' comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 3. Per le varieta' vegetali non approvate in sede di commissione consultiva l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvedera' ad emettere il provvedimento di rigetto della domanda assegnando il termine per ricorrere alla commissione dei ricorsi ai sensi dell'art. 135, comma 1 del Codice.