Art. 2 Pubblicazione dell'avviso nell'albo 1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi da' notizia dell'avvenuto deposito delle domande di privativa per novita' vegetali mediante avviso pubblicato nel proprio albo online per sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'art. 164, comma 3, del codice. 2. A decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso, l'ufficio mette a disposizione del pubblico la documentazione ed entro il termine di cui al comma 1 i terzi possono presentare osservazioni ai sensi dell'art. 173, comma 2, del codice.