Art. 2 
 
                 Pubblicazione dell'avviso nell'albo 
 
  1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi da'  notizia  dell'avvenuto
deposito delle domande di privativa  per  novita'  vegetali  mediante
avviso pubblicato nel proprio albo online  per  sessanta  giorni  dal
ricevimento della documentazione di cui all'art. 164,  comma  3,  del
codice. 
  2. A decorrere dalla data di pubblicazione  dell'avviso,  l'ufficio
mette a disposizione del  pubblico  la  documentazione  ed  entro  il
termine di cui al comma 1 i terzi possono presentare osservazioni  ai
sensi dell'art. 173, comma 2, del codice.