Art. 3 
 
Trasmissione  degli  atti  al  Ministero  delle  politiche  agricole,
                       alimentari e forestali 
 
  1. Decorso il termine  di  sessanta  giorni,  di  cui  all'art.  2,
l'Ufficio italiano brevetti  e  marchi,  accertata  la  ricevibilita'
della domanda ai sensi dell'art. 148, comma 2, lettera b) del  codice
nonche' la sua regolarita' formale, ai sensi degli articoli 164 e 165
del codice, nei trenta  giorni  successivi,  trasmette  al  Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali, per  l'espletamento
degli adempimenti istruttori di competenza  di  tale  Ministero,  una
copia  della  domanda  con  la  relativa   documentazione   allegata,
informando anche il richiedente.