Art. 3 Trasmissione degli atti al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 1. Decorso il termine di sessanta giorni, di cui all'art. 2, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, accertata la ricevibilita' della domanda ai sensi dell'art. 148, comma 2, lettera b) del codice nonche' la sua regolarita' formale, ai sensi degli articoli 164 e 165 del codice, nei trenta giorni successivi, trasmette al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per l'espletamento degli adempimenti istruttori di competenza di tale Ministero, una copia della domanda con la relativa documentazione allegata, informando anche il richiedente.