Art. 4 
 
           Pagamento del compenso per i controlli tecnici 
 
  1. Ricevuta la domanda,  il  Ministero  delle  politiche  agricole,
alimentari  e  forestali  invita  il  richiedente  a  versare,  entro
sessanta giorni dalla data di ricezione della  domanda,  il  compenso
dovuto per i controlli tecnici, nella misura prevista  dalle  tariffe
come definite ai commi 6 e 7 del presente articolo. 
  2. Trascorsi trenta giorni dalla scadenza del  termine  di  cui  al
comma 1 senza che il richiedente abbia  fornito  prova  dell'avvenuto
pagamento  del  compenso,  la  domanda  si  considera  rifiutata.  Il
Ministero delle politiche agricole, alimentari  e  forestali  informa
l'UIBM il quale provvedera' ad emettere il provvedimento  di  rigetto
della domanda assegnando il termine per  ricorrere  alla  commissione
dei ricorsi, ai sensi  dell'art.  135,  comma  1,  del  Codice  della
proprieta' industriale. 
  3. I compensi di cui al comma 1 sono  versati  dai  costitutori  di
nuove varieta' vegetali sul capitolo di entrata  del  bilancio  dello
Stato n. 3582 - Capo XVII -  Entrate  derivanti  dal  versamento  dei
compensi dovuti dai Costitutori di varieta' vegetali»; il  versamento
dovra'  essere  effettuato  utilizzando  il  seguente   codice   IBAN
IT/37/I/0100003245/244/0/17358200  a  favore  di  Banca  d'Italia   -
Tesoreria provinciale dello Stato e con l'imputazione  «Capo  XVII  -
cap. 3582 compensi dovuti dai costitutori di varieta' vegetali»; 
  4. I compensi di cui al comma 1 non  sono  dovuti  se  i  controlli
tecnici risultano  gia'  effettuati,  con  sufficienti  garanzie,  in
Italia e in un altro Stato aderente alla  Unione  di  Parigi  per  la
protezione delle Nuove varieta' vegetali (UPOV).  Il  titolare  della
domanda  deve  produrre  i  documenti  comprovanti  gli  accertamenti
effettuati. 
  5. Sul registro delle domande e' annotata la data di  pubblicazione
dell'avviso di cui all'art. 2 e sono  effettuate  le  trascrizioni  e
annotazioni previste dalle disposizioni  legislative  in  materia  di
brevetti per invenzione industriale. 
  6. Con successivo decreto del Ministero delle  politiche  agricole,
alimentari e forestali, da emanarsi entro novanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore del presente provvedimento, saranno  individuati
gli enti che effettuano le prove  di  campo  e  definite  le  tariffe
dovute per specie e ciclo di prova, nonche' i quantitativi, lo status
fitosanitario del materiale di riproduzione e le  scadenze  entro  le
quali   il   richiedente   dovra'   consegnare   il   materiale    di
moltiplicazione agli enti che effettuano le prove di campo. 
  7.  Sino  alla  pubblicazione  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana del provvedimento di cui al comma  6  valgono  le
tariffe e le disposizioni tecniche di cui all'allegato 1 del  decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali 16 maggio 2012.