Art. 4 Pagamento del compenso per i controlli tecnici 1. Ricevuta la domanda, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali invita il richiedente a versare, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda, il compenso dovuto per i controlli tecnici, nella misura prevista dalle tariffe come definite ai commi 6 e 7 del presente articolo. 2. Trascorsi trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 senza che il richiedente abbia fornito prova dell'avvenuto pagamento del compenso, la domanda si considera rifiutata. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali informa l'UIBM il quale provvedera' ad emettere il provvedimento di rigetto della domanda assegnando il termine per ricorrere alla commissione dei ricorsi, ai sensi dell'art. 135, comma 1, del Codice della proprieta' industriale. 3. I compensi di cui al comma 1 sono versati dai costitutori di nuove varieta' vegetali sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 3582 - Capo XVII - Entrate derivanti dal versamento dei compensi dovuti dai Costitutori di varieta' vegetali»; il versamento dovra' essere effettuato utilizzando il seguente codice IBAN IT/37/I/0100003245/244/0/17358200 a favore di Banca d'Italia - Tesoreria provinciale dello Stato e con l'imputazione «Capo XVII - cap. 3582 compensi dovuti dai costitutori di varieta' vegetali»; 4. I compensi di cui al comma 1 non sono dovuti se i controlli tecnici risultano gia' effettuati, con sufficienti garanzie, in Italia e in un altro Stato aderente alla Unione di Parigi per la protezione delle Nuove varieta' vegetali (UPOV). Il titolare della domanda deve produrre i documenti comprovanti gli accertamenti effettuati. 5. Sul registro delle domande e' annotata la data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 2 e sono effettuate le trascrizioni e annotazioni previste dalle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzione industriale. 6. Con successivo decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, saranno individuati gli enti che effettuano le prove di campo e definite le tariffe dovute per specie e ciclo di prova, nonche' i quantitativi, lo status fitosanitario del materiale di riproduzione e le scadenze entro le quali il richiedente dovra' consegnare il materiale di moltiplicazione agli enti che effettuano le prove di campo. 7. Sino alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento di cui al comma 6 valgono le tariffe e le disposizioni tecniche di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 maggio 2012.