Art. 5 Osservazioni e rilievi 1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, qualora siano state presentate osservazioni da parte dei terzi, ai sensi dell'art. 173, comma 2, del codice ed entro il termine di cui all'art. 2, comma 2, ne trasmette copia al richiedente e per conoscenza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il richiedente entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, deve presentare eventuali controdeduzioni all'Ufficio italiano brevetti e marchi e per conoscenza al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.