Art. 5 
 
                       Osservazioni e rilievi 
 
  1. L'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi,  qualora  siano  state
presentate osservazioni da parte dei terzi, ai sensi  dell'art.  173,
comma 2, del codice ed entro il termine di cui all'art. 2,  comma  2,
ne trasmette copia al richiedente e per conoscenza al Ministero delle
politiche agricole  alimentari  e  forestali.  Il  richiedente  entro
sessanta giorni dalla data di  ricezione  della  comunicazione,  deve
presentare eventuali controdeduzioni all'Ufficio italiano brevetti  e
marchi e  per  conoscenza  al  Ministero  delle  politiche  agricole,
alimentari e forestali.