Art. 6 
 
                    Denominazione della varieta' 
 
  1. La varieta' per la quale e'  stata  depositata  una  domanda  di
privativa per nuova varieta' vegetale deve essere  designata  da  una
denominazione conforme a quanto previsto dall'art. 63 del regolamento
(CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27  luglio  1994,  concernente  la
privativa  comunitaria  per  ritrovati  vegetali  e   alle   relative
linee-guida  esplicative  elaborate  dall'Ufficio  comunitario  delle
varieta' vegetali (CPVO). 
  2. Qualora  la  denominazione  proposta  dal  richiedente  non  sia
conforme a quanto stabilito dal regolamento e  dalle  linee-guida  di
cui al comma 1, il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali, ai sensi dell'art. 173, comma 2,  del  codice,  invita  il
richiedente a proporre una  nuova  denominazione  varietale,  dandone
comunicazione anche all'Ufficio italiano brevetti e marchi. 
  3.  Trascorsi  trenta  giorni  dalla  data  di  ricevimento   della
comunicazione  senza   che   il   richiedente   abbia   fornito   una
denominazione  adeguata,  il  Ministero  delle  politiche   agricole,
alimentari e forestali informa l'UIBM che provvedera' ad emettere  il
provvedimento di rigetto della  domanda  assegnando  il  termine  per
ricorrere alla Commissione dei ricorsi, ai sensi dell'art. 135, comma
1, del codice.