Art. 6 Denominazione della varieta' 1. La varieta' per la quale e' stata depositata una domanda di privativa per nuova varieta' vegetale deve essere designata da una denominazione conforme a quanto previsto dall'art. 63 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali e alle relative linee-guida esplicative elaborate dall'Ufficio comunitario delle varieta' vegetali (CPVO). 2. Qualora la denominazione proposta dal richiedente non sia conforme a quanto stabilito dal regolamento e dalle linee-guida di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 173, comma 2, del codice, invita il richiedente a proporre una nuova denominazione varietale, dandone comunicazione anche all'Ufficio italiano brevetti e marchi. 3. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione senza che il richiedente abbia fornito una denominazione adeguata, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali informa l'UIBM che provvedera' ad emettere il provvedimento di rigetto della domanda assegnando il termine per ricorrere alla Commissione dei ricorsi, ai sensi dell'art. 135, comma 1, del codice.