Art. 8 
 
             Funzionamento della commissione consultiva 
 
  1. La commissione e' convocata a cura del Presidente e la  relativa
convocazione si effettua almeno dieci giorni prima della data fissata
per la seduta,  corredata  degli  atti  relativi  agli  argomenti  da
trattare. 
  2. Ciascun componente della commissione puo' richiedere, su istanza
motivata indirizzata al presidente, di inserire all'ordine del giorno
questioni di carattere generale. 
  3. Le sedute della commissione sono valide quando sono presenti  il
presidente, o chi ne fa le veci, ai sensi dell'art. 170, comma 3-bis,
lettera b) del codice, e la maggioranza dei suoi componenti. 
  4. Le  deliberazioni  sono  adottate  a  maggioranza  assoluta  dei
componenti ed  in  caso  di  parita'  dei  voti  prevale  quello  del
presidente. 
  5. Di  ogni  seduta  della  commissione  e'  redatta,  a  cura  del
segretario,  apposito  processo  verbale  nel  quale  sono  riportati
l'ordine del giorno, i nomi dei  componenti  presenti,  un  riassunto
della discussione e le deliberazioni adottate con i voti riportati. 
  6. Il verbale e' sottoscritto dal presidente, o da  chi  ne  fa  le
veci ai sensi dell'art. 170, comma 3-bis, lettera b)  del  codice,  e
dal  segretario  ed  e'  trasmesso  a  tutti   i   componenti   della
commissione. In mancanza di osservazioni nei dieci giorni  successivi
alla data di trasmissione il verbale s'intende approvato. 
  7. Il segretario della  commissione  di  cui  all'art.  170,  comma
3-quater, del codice provvede a tenere il libro dei processi verbali.