Art. 8 Funzionamento della commissione consultiva 1. La commissione e' convocata a cura del Presidente e la relativa convocazione si effettua almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta, corredata degli atti relativi agli argomenti da trattare. 2. Ciascun componente della commissione puo' richiedere, su istanza motivata indirizzata al presidente, di inserire all'ordine del giorno questioni di carattere generale. 3. Le sedute della commissione sono valide quando sono presenti il presidente, o chi ne fa le veci, ai sensi dell'art. 170, comma 3-bis, lettera b) del codice, e la maggioranza dei suoi componenti. 4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti ed in caso di parita' dei voti prevale quello del presidente. 5. Di ogni seduta della commissione e' redatta, a cura del segretario, apposito processo verbale nel quale sono riportati l'ordine del giorno, i nomi dei componenti presenti, un riassunto della discussione e le deliberazioni adottate con i voti riportati. 6. Il verbale e' sottoscritto dal presidente, o da chi ne fa le veci ai sensi dell'art. 170, comma 3-bis, lettera b) del codice, e dal segretario ed e' trasmesso a tutti i componenti della commissione. In mancanza di osservazioni nei dieci giorni successivi alla data di trasmissione il verbale s'intende approvato. 7. Il segretario della commissione di cui all'art. 170, comma 3-quater, del codice provvede a tenere il libro dei processi verbali.