Art. 9 Relazione 1. La richiesta di parere alla commissione di cui all'art. 170, comma 3-bis del codice, e' accompagnata da una relazione, trasmessa dall'ufficio competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, contenente le necessarie informazioni relative alle sperimentazioni, alle metodologie seguite, ai controlli eventualmente eseguiti, nonche' ai risultati acquisiti e agli eventuali rilievi ed osservazioni formulate dal richiedente. La commissione, ove lo ritenga necessario, puo' acquisire informazioni dirette dai tecnici che hanno effettuato gli adempimenti citati in precedenza.