Art. 9 
 
                              Relazione 
 
  1. La richiesta di parere alla commissione  di  cui  all'art.  170,
comma 3-bis del codice, e' accompagnata da una  relazione,  trasmessa
dall'ufficio  competente  del  Ministero  delle  politiche   agricole
alimentari  e  forestali,  contenente  le   necessarie   informazioni
relative alle sperimentazioni, alle metodologie seguite, ai controlli
eventualmente  eseguiti,  nonche'  ai  risultati  acquisiti  e   agli
eventuali rilievi  ed  osservazioni  formulate  dal  richiedente.  La
commissione, ove lo ritenga necessario, puo'  acquisire  informazioni
dirette dai tecnici che hanno effettuato gli  adempimenti  citati  in
precedenza.