Art. 2 
 
                   Programmazione degli interventi 
 
  1. Le regioni adottano indirizzi di programmazione per l'attuazione
degli interventi  e  dei  servizi  di  cui  all'art.  3  del  decreto
ministeriale 23 novembre 2016, per l'annualita'  2019,  nel  rispetto
dei modelli organizzativi regionali e di confronto con  le  autonomie
locali, e comunque prevedendo il coinvolgimento delle  organizzazioni
di rappresentanza delle persone con  disabilita'.  La  programmazione
degli interventi di cui al presente decreto si inserisce  nella  piu'
generale programmazione delle risorse afferenti  al  Fondo  nazionale
per  le  politiche  sociali,  nonche'  nella   programmazione   degli
interventi a valere sul Fondo per le non autosufficienze, secondo  le
modalita' specificate con i relativi decreti di riparto. 
  2. Gli indirizzi di programmazione, secondo  le  modalita'  di  cui
all'allegato B, contengono: 
    a)  il  quadro  di  contesto  e  le   modalita'   di   attuazione
dell'integrazione socio-sanitaria; 
    b) le modalita' di individuazione dei beneficiari; 
    c) la descrizione degli interventi e dei servizi programmati; 
    d) la programmazione delle risorse finanziarie; 
    e) le modalita' di monitoraggio degli interventi. 
  3. La programmazione e' comunicata al Ministero del lavoro e  delle
politiche sociali entro  novanta  giorni  dalla  comunicazione  della
avvenuta registrazione della Corte dei conti del presente decreto. Il
Ministero  del  lavoro   e   delle   politiche   sociali   procedera'
all'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione per  l'anno
2019 fatto salvo quanto previsto  all'art.  3,  comma  1,  una  volta
valutata,  entro  trenta  giorni  dalla   ricezione   del   programma
attuativo, la coerenza con le finalita' di cui all'art. 3 del decreto
ministeriale 23 novembre 2016.