Art. 3 
 
                               Deroghe 
 
  1. Per la  realizzazione  delle  attivita'  di  cui  alla  presente
ordinanza,  nel  rispetto  dei  principi  generali   dell'ordinamento
giuridico e dei vincoli derivanti  dall'ordinamento  comunitario,  il
Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  e  gli  eventuali
soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla
base di apposita motivazione, in deroga  alle  seguenti  disposizioni
normative: 
    regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93,  94,  95,  96,
97, 98 e 99; 
    regio decreto 18 novembre  1923,  n.  2440,  articoli  3,  5,  6,
secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20; 
    regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, articoli 7 e 8; 
    regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37,  38,  39,  40,
41, 42 e 119; 
    legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis,
14, 14-bis, 14-ter, 14-quater,  14-quinquies,  16,  17,  19  e  20  e
successive modifiche ed integrazioni; 
    decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72; 
    decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3; 
    decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.  327,
articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,  21,
22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49; 
    decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche
ed integrazioni, articoli 6, 7,  9,  10,  12,  18,  28,  29,  29-ter,
29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies,
29-decies, 29-undicies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118,
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158-bis ,
179, 181, 182, 183, 184, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205,  231,  da
239 a 253; con riferimento agli articoli 188-ter, 189, 190, 208, 209,
211, 212, 214,  215  e  216,  del  predetto  decreto  legislativo  n.
152/2006, nel rispetto della direttiva  2008/98CEE;  con  riferimento
agli articoli 19, 20, 23, 24, 24-bis, 25, 26, 27, 27-bis, del  citato
decreto  legislativo  n.  152/2006,  limitatamente  ai  termini   ivi
previsti; 
    decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254,
art. 14; 
    leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse  alle
attivita' previste dalla presente ordinanza. 
  2. Per  l'espletamento  delle  attivita'  previste  dalla  presente
ordinanza, il Capo del Dipartimento  della  protezione  civile  ed  i
soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano  i  presupposti,
delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 in materia di  contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di  somma
urgenza, i termini per la redazione della perizia  giustificativa  di
cui al comma 4 dell'art. 163 e per  il  controllo  dei  requisiti  di
partecipazione di  cui  al  comma  7  dell'art.  163  possono  essere
derogati, di conseguenza e' derogato il termine  di  cui  al  secondo
periodo del comma 10 dell'art. 163. 
  3. Il Capo del Dipartimento della protezione civile ed  i  soggetti
attuatori,  nel  rispetto  dei  principi  generali   dell'ordinamento
giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22  ottobre
2004 e dei vincoli derivanti  dall'ordinamento  comunitario,  per  la
realizzazione  degli  interventi  di  cui  alla  presente  ordinanza,
possono  procedere  in  deroga  ai  seguenti  articoli  del   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
    21, allo scopo di autorizzare le procedure di  affidamento  anche
in assenza della delibera di programmazione; 
    32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire  la
semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento  della
relativa tempistica  alle  esigenze  del  contesto  emergenziale;  la
deroga agli articoli 76 e 98 e' riferita alle tempistiche e modalita'
delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile
con le esigenze del contesto emergenziale; 
    35, allo scopo di consentire l'acquisizione  di  beni  e  servizi
omogenei e analoghi,  caratterizzati  da  regolarita',  da  rinnovare
periodicamente entro il periodo emergenziale; 
    37 e 38, allo scopo di consentire di  procedere  direttamente  ed
autonomamente all'acquisizione di  lavori,  servizi  e  forniture  di
qualsiasi importo in assenza del possesso  della  qualificazione  ivi
prevista e del ricorso alle Centrali di committenza; 
    40  e  52,  allo  scopo  di  ammettere  mezzi  di   comunicazione
differenti da quelli elettronici, ove le condizioni  determinate  dal
contesto emergenziale lo richiedono; 
    60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura
per la scelta del contraente; 
    63, comma  2,  lettera  c)  relativamente  alla  possibilita'  di
consentire  lo  svolgimento  di  procedure  negoziate  senza   previa
pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta
del contraente e avviare, per ragioni di  estrema  urgenza  a  tutela
della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di  cui
alla presente ordinanza. 
  Tale deroga, se necessaria,  potra'  essere  utilizzata  anche  per
l'individuazione dei soggetti cui  affidare  la  verifica  preventiva
della progettazione di cui all'art.  26,  comma  6,  lettera  a)  del
medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016; 
    95, relativamente alla possibilita' di adottare  il  criterio  di
aggiudicazione con il prezzo piu'  basso  anche  al  di  fuori  delle
ipotesi previste dalla norma; 
    97, relativamente alla possibilita' di esercitare la facolta'  di
esclusione automatica fino a quando il numero delle  offerte  ammesse
non e' inferiore a cinque; 
    31, allo  scopo  di  autorizzare,  ove  strettamente  necessario,
l'individuazione del RUP  tra  soggetti  idonei  estranei  agli  enti
appaltanti, ancorche' dipendenti di ruolo di altri  soggetti  o  enti
pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno  in
possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli  incarichi  e
dell'incremento  delle   esigenze   di   natura   tecnico-progettuali
derivanti dalle esigenze emergenziali; 
    24, allo scopo  di  autorizzare  l'affidamento  dell'incarico  di
progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in  caso
di assenza o insufficienza  di  personale  interno  in  possesso  dei
requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e  dell'incremento
delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze
emergenziali; 
    25, 26 e 27, allo  scopo  di  autorizzare  la  semplificazione  e
l'accelerazione   della   procedura   concernente   la    valutazione
dell'interesse archeologico e le fasi di  verifica  preventiva  della
progettazione e di approvazione dei relativi progetti; 
    157,  allo  scopo   di   consentire   l'adozione   di   procedure
semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione
e connessi, secondo le modalita' ed entro i  limiti  stabiliti  dalla
presente ordinanza; 
    105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto
di  subappalto  a  far   data   dalla   richiesta   dell'appaltatore,
effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo  le
modalita' descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n.
50/2016; 
    106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste  nei
documenti di gara iniziali  e  allo  scopo  di  derogare  ai  termini
previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC; 
  4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione
dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i  soggetti  di
cui all'art. 1 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  autocertificazioni,  rese
ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a
procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai
sensi dell'art. 163, comma 7, del  decreto  legislativo  n.  50/2016,
mediante la Banca dati  centralizzata  gestita  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova  di  cui  all'art.
86, ovvero tramite altre idonee modalita' compatibili con la gestione
della situazione  emergenziale,  individuate  dai  medesimi  soggetti
responsabili delle procedure; 
  5.  Fermo  restando  quanto  previsto   al   comma   3,   ai   fini
dell'acquisizione di lavori, beni e  servizi,  strettamente  connessi
alle attivita' di cui alla  presente  ordinanza  i  soggetti  di  cui
all'art. 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli  36
e 63, anche non  espletate  contestualmente,  previa  selezione,  ove
possibile e qualora  richiesto  dalla  normativa,  di  almeno  cinque
operatori economici, effettuando le verifiche circa il  possesso  dei
requisiti, secondo le modalita' descritte all'art. 163, comma 7,  del
decreto legislativo n. 50/2016. Ove esistenti,  tali  operatori  sono
selezionati all'interno delle white list delle Prefetture; 
  6.Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di
cui alla presente ordinanza i soggetti  di  cui  all'art.  1  possono
prevedere penalita' adeguate all'urgenza anche  in  deroga  a  quanto
previsto dall'art. 113-bis  del  decreto  legislativo  n.  50/2016  e
lavorazioni su piu'  turni  giornalieri,  nel  rispetto  delle  norme
vigenti in materia di lavoro; 
  7. Nell'espletamento delle  procedure  di  affidamento  di  lavori,
servizi e forniture strettamente connesse alle attivita' di cui  alla
presente ordinanza, i soggetti di cui all'art. 1  possono  verificare
le offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del decreto  legislativo  n.
50 del 2016, richiedendo  le  necessarie  spiegazioni  per  iscritto,
assegnando al concorrente un termine compatibile  con  la  situazione
emergenziale in atto  e  comunque  non  inferiore  a  cinque  giorni.
Qualora l'offerta  risulti  anomala  all'esito  del  procedimento  di
verifica, il soggetto aggiudicatario e' liquidato ai sensi  dell'art.
163,  comma  5,  per  la  parte  di  opere,   servizi   o   forniture
eventualmente gia' realizzata. 
  8. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione
per le Province autonome di Trento e di  Bolzano  limitatamente  alle
disposizioni richiamate che non rientrano nelle competenze attribuite
dall'ordinamento statutario alle province medesime. Con riguardo alle
disposizioni che rientrano nelle materie attribuite dallo  Statuto  e
dalle relative norme  di  attuazione,  alle  finalita'  del  presente
articolo provvedono le province medesime secondo quanto previsto  dai
rispettivi ordinamenti.