Art. 4 
 
               Procedure di approvazione dei progetti 
 
  1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile e gli eventuali
soggetti    attuatori    dal    medesimo    individuati    provvedono
all'approvazione  dei  progetti  ricorrendo,  ove  necessario,   alla
conferenza  di  servizi  da   indire   entro   sette   giorni   dalla
disponibilita' dei progetti e da concludersi  entro  quindici  giorni
dalla  convocazione.  Qualora   alla   conferenza   di   servizi   il
rappresentante  di  un'amministrazione  o   soggetto   invitato   sia
risultato assente o, comunque,  non  dotato  di  adeguato  potere  di
rappresentanza,  la  conferenza  delibera  prescindendo   dalla   sua
presenza  e  dalla  adeguatezza  dei  poteri  di  rappresentanza  dei
soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede  di  conferenza
di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita',
le   specifiche   indicazioni   progettuali   necessarie   al    fine
dell'assenso. 
  2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte
dei soggetti di cui al comma 1  costituisce,  ove  occorra,  variante
agli strumenti urbanistici del comune interessato alla  realizzazione
delle opere o alla  imposizione  dell'area  di  rispetto  e  comporta
vincolo  preordinato  all'esproprio  e  dichiarazione   di   pubblica
utilita' delle  opere  e  urgenza  e  indifferibilita'  dei  relativi
lavori. 
  3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i  pareri,  visti  e
nulla-osta  relativi  agli  interventi,  che  si  dovessero   rendere
necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al
comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette  giorni
dalla richiesta e, qualora entro tale  termine  non  siano  resi,  si
intendono acquisiti con esito positivo. 
  4. Per i progetti di interventi e di  opere  per  cui  e'  prevista
dalla normativa  vigente  la  procedura  di  valutazione  di  impatto
ambientale regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti
su beni sottoposti a tutela  ai  sensi  del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in
deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di  trenta
giorni dalla attivazione, comprensivi della fase di consultazione del
pubblico, ove prevista, non inferiore a dieci  giorni.  Nei  casi  di
motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di  servizi,  dalle
amministrazioni      preposte      alla      tutela       ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o  alla  tutela  della
salute e della pubblica incolumita', la decisione -  in  deroga  alla
procedura prevista dall'art. 14-quinques della legge 7  agosto  1990,
n. 241 - e' rimessa: all'ordine del giorno della  prima  riunione  in
programma  del  Consiglio  dei  ministri,  quando   l'amministrazione
dissenziente e' un'amministrazione statale; al Capo del  Dipartimento
della protezione civile, che si  esprime  entro sette  giorni,  negli
altri casi.