Art. 5 Trattamento dati personali 1. Nell'ambito dell'attuazione delle attivita' di protezione civile connesse allo svolgimento delle attivita' di cui alla presente ordinanza, allo scopo di assicurare la piu' efficace gestione dei flussi e dell'interscambio di dati personali, i soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonche' quelli individuati ai sensi dell'art. 1 della presente ordinanza, possono realizzare trattamenti, ivi compresa la comunicazione tra loro, dei dati personali, anche relativi agli articoli 9 e 10 del regolamento del Parlamento europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, necessari per l'espletamento della funzione di protezione civile al ricorrere dei casi di cui agli articoli 23, comma 1 e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, fino al 30 luglio 2020. 2. La comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati, diversi da quelli di cui al comma 1, nonche' la diffusione dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento del Parlamento europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE e' effettuata, nei casi in cui essa risulti indispensabile, ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui alla presente ordinanza. 3. Il trattamento dei dati di cui ai commi 1 e 2 e' effettuato nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del citato regolamento n. 2016/679/UE, adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati. 4. In relazione al contesto emergenziale in atto, nonche' avuto riguardo all'esigenza di contemperare la funzione di soccorso con quella afferente alla salvaguardia della riservatezza degli interessati, i soggetti di cui al comma 1 conferiscono le autorizzazioni di cui all'art. 2-quaterdecies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con modalita' semplificate, ed anche oralmente.