Art. 6 Clausola di salvaguardia delle Province autonome di Trento e Bolzano 1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. 2. Per i territori delle Province di Bolzano e Trento, le misure previste dalla presente ordinanza sono disposte, d'intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile, dalla provincia autonoma competente nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.