Art. 7 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  3. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative  di  cui
alla presente ordinanza, si  provvede,  cosi'  come  stabilito  nella
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,  nel  limite
massimo di euro 5.000.000,00. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 3 febbraio 2020 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli