Art. 7 Copertura finanziaria 3. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente ordinanza, si provvede, cosi' come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, nel limite massimo di euro 5.000.000,00. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 febbraio 2020 Il Capo del Dipartimento: Borrelli