IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (Legge di bilancio 2017)» ed in particolare l'art. 1, comma 250, in materia di diritto al conseguimento della pensione di inabilita' per il lavoratore affetto da malattie connesse all'esposizione all'amianto; Visto il decreto del 31 maggio 2017 con cui sono stati disciplinati i criteri e le modalita' attuative delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 250, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 250-bis, inserito dall'art. 41-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che riconosce la pensione di inabilita' ai lavoratori affetti da patologia asbesto-correlata, accertata e riconosciuta ai sensi dell'art. 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257; Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 250-ter, inserito dall'art. 41-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano emanate le disposizioni per l'applicazione del comma 250-bis; Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)» ed in particolare l'art. 1, comma 117 in materia di benefici previdenziali in favore degli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attivita' di scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa presso cui erano occupati e il cui sito e interessato dal piano di bonifica da parte dell'ente territoriale, che non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che risultano ammalati con patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'art. 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», art. 1, comma 276, che istituisce un fondo finalizzato all'accompagnamento alla quiescenza, entro l'anno 2020, dei lavoratori di cui all'art. 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non maturino i requisiti previsti da tale disposizione; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 275, come modificato dall'art. 1, comma 279, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di benefici previdenziali riconosciuti ai lavoratori di cui al richiamato art. 1, comma 275, che abbiano effettuato la ricongiunzione contributiva di cui all'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29; Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto» ed in particolare l'art. 13 in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato; Vista la legge 12 giugno 1984, n. 222, recante «Revisione della disciplina dell'invalidita' pensionabile»; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)», ed in particolare l'art. 1, comma 240, nella parte in cui riconosce ai soggetti iscritti a due o piu' forme di assicurazione obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, la liquidazione del trattamento di inabilita' di cui all'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorche' tali soggetti abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilita' in una di dette gestioni; Decreta: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalita' per la concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 250-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, della pensione di inabilita' ai lavoratori indicati nel seguente art. 2.