Art. 2 
 
                        Soggetti destinatari 
 
  1. I soggetti destinatari del presente decreto sono i lavoratori in
servizio o cessati dall'attivita' alla  data  di  entrata  in  vigore
della   disposizione   di   cui   al    comma    250-bis,    iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria  o  alle  forme  esclusive  e
sostitutive della medesima, affetti  da  patologia  asbesto-correlata
accertata e riconosciuta ai sensi dell'art. 13, comma 7, della  legge
27 marzo 1992, n. 257, che abbiano contratto malattie professionali a
causa   dell'esposizione   all'amianto   documentate    dall'Istituto
nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul   lavoro
(INAIL), ivi compresi coloro che: 
    a) In seguito  alla  cessazione  del  rapporto  di  lavoro  siano
transitati in una  gestione  diversa  da  quella  dell'INPS,  inclusi
coloro che per effetto della ricongiunzione  contributiva  effettuata
ai sensi dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, non  possono
far valere contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria; 
    b)  siano  titolari  del  sussidio  per  l'accompagnamento   alla
pensione entro l'anno 2020, riconosciuto ai sensi dell'art. 1,  comma
276, legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo i criteri e le modalita'
indicate nel decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali 29 aprile 2016, che optino per la pensione di  inabilita'  di
cui al comma 250 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.