Art. 2 Soggetti destinatari 1. I soggetti destinatari del presente decreto sono i lavoratori in servizio o cessati dall'attivita' alla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 250-bis, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima, affetti da patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'art. 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ivi compresi coloro che: a) In seguito alla cessazione del rapporto di lavoro siano transitati in una gestione diversa da quella dell'INPS, inclusi coloro che per effetto della ricongiunzione contributiva effettuata ai sensi dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, non possono far valere contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria; b) siano titolari del sussidio per l'accompagnamento alla pensione entro l'anno 2020, riconosciuto ai sensi dell'art. 1, comma 276, legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo i criteri e le modalita' indicate nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 aprile 2016, che optino per la pensione di inabilita' di cui al comma 250 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.