Art. 4 
 
                   Domanda di accesso al beneficio 
 
  1. Per l'anno 2019, le domande di accesso al beneficio  di  cui  al
presente decreto  devono  essere  presentate  all'INPS  entro  il  31
dicembre 2019. 
  2. A decorrere dal 1°  gennaio  2020,  le  domande  di  accesso  al
beneficio  di  cui  al  presente  decreto  devono  essere  presentate
all'INPS entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. 
  3. Le domande di  accesso  al  beneficio  di  cui  all'art.  1,  da
presentare all'INPS sono accolte entro il  limite  di  spesa  di  7,7
milioni di euro per l'anno 2019, di 13,1 milioni di euro  per  l'anno
2020, di 12,6 milioni di euro per l'anno 2021,  di  12,3  milioni  di
euro per l'anno 2022, di 11,7 milioni di euro  per  l'anno  2023,  di
11,1 milioni di euro per l'anno 2024,  di  10  milioni  di  euro  per
l'anno 2025, di 9,2 milioni di euro per l'anno 2026, di  8,5  milioni
di euro per l'anno 2027 e di 7,5 milioni di euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2028. 
  4. Al fine  di  verificare  il  raggiungimento,  anche  in  termini
prospettici, del limite di spesa di cui al comma 3, l'INPS procede al
monitoraggio delle domande di accesso al beneficio. 
  5. Qualora dal monitoraggio  delle  domande  presentate  e  accolte
emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via  prospettica,  del
numero  di  domande  rispetto  ai  limiti  annuali   di   spesa,   il
riconoscimento   del   beneficio   e'   differito    tenendo    conto
prioritariamente dell'eta' anagrafica,  dell'anzianita'  contributiva
e, infine, a parita' delle stesse, della data di presentazione  della
domanda.