Art. 5 
 
                   Comunicazione dell'esito della 
                   domanda di accesso al beneficio 
 
  L'INPS, all'esito del monitoraggio delle domande di cui all'art. 4,
comunica all'interessato: 
    a)  l'accesso  al  beneficio,  accertata  la  sussistenza   della
relativa copertura finanziaria; 
    b) l'accesso al beneficio, con indicazione della prima decorrenza
utile della pensione  di  inabilita'  di  cui  al  presente  decreto,
differita in ragione  dello  scostamento  del  numero  delle  domande
rispetto ai limiti annuali di spesa; 
    c) il rigetto della  domanda  di  accesso  al  beneficio  qualora
l'interessato non risulti in possesso dei requisiti previsti.