Art. 5 Comunicazione dell'esito della domanda di accesso al beneficio L'INPS, all'esito del monitoraggio delle domande di cui all'art. 4, comunica all'interessato: a) l'accesso al beneficio, accertata la sussistenza della relativa copertura finanziaria; b) l'accesso al beneficio, con indicazione della prima decorrenza utile della pensione di inabilita' di cui al presente decreto, differita in ragione dello scostamento del numero delle domande rispetto ai limiti annuali di spesa; c) il rigetto della domanda di accesso al beneficio qualora l'interessato non risulti in possesso dei requisiti previsti.