Art. 7 Disposizioni finali 1. Per quanta non espressamente previsto dall'art. 1, commi 250 e 250-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dal presente decreto, si applica la disciplina generale sulla pensione di inabilita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. 2. L'INPS, d'intesa con l'INAIL, provvede alla predisposizione di istruzioni operative volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali per l'accesso alla pensione di inabilita' di cui al presente decreto nell'ambito di quanto ivi previsto. 3. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita' di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza alcun maggiore onere. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 dicembre 2019 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Catalfo Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2020 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 144