Art. 7 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Per quanta non espressamente previsto dall'art. 1, commi  250  e
250-bis, della legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  e  dal  presente
decreto,  si  applica  la  disciplina  generale  sulla  pensione   di
inabilita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. 
  2. L'INPS, d'intesa con l'INAIL, provvede alla  predisposizione  di
istruzioni  operative  volte  a  definire  gli  aspetti   tecnici   e
procedurali per l'accesso alla  pensione  di  inabilita'  di  cui  al
presente decreto nell'ambito di quanto ivi previsto. 
  3. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita' di cui al
presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza alcun maggiore onere. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 16 dicembre 2019 
 
                                             Il Ministro del lavoro e 
                                              delle politiche sociali 
                                                      Catalfo         
Il Ministro dell'economia e 
     delle finanze 
       Gualtieri 

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2020 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 144