Art. 2 
 
                             Interventi 
 
  1. Gli interventi finanziabili, per i danni causati alla produzione
agricola e ai mezzi di produzione agricola sono i seguenti: 
    a) la riparazione di immobili ad uso produttivo  danneggiati,  la
loro  demolizione  e  ricostruzione  se   distrutti,   al   fine   di
ristabilirne la piena funzionalita' per l'attivita' delle imprese  in
essi stabilite; 
    b) la  riparazione  di  beni  mobili  strumentali  danneggiati  o
l'acquisto di beni mobili strumentali distrutti; 
    c) il ristoro dei danni subiti da scorte e prodotti in  corso  di
maturazione ovvero di stoccaggio; 
    d) la  compensazione  per  la  perdita  di  reddito  dovuta  alla
distruzione totale o parziale della produzione agricola e  dei  mezzi
di produzione agricola; 
    e) la costruzione, l'acquisto o il miglioramento di beni immobili
finalizzati   alla   delocalizzazione    definitiva    dell'attivita'
produttiva ricompresi  gli  investimenti  eventualmente  necessari  a
rendere definitive le  strutture  temporanee  realizzate  nella  fase
emergenziale; 
    f) acquisto o noleggio, per la  fornitura  e  l'installazione  di
impianti temporanei delocalizzati. 
  2. Gli interventi finanziabili per i  danni  causati  all'attivita'
agrituristica  e  alle  attivita'  connesse  all'agricoltura  sono  i
seguenti: 
    a) il ripristino di immobili destinati ad attivita' agrituristica
o  ad   attivita'   connesse   all'agricoltura   danneggiati   e   la
ricostruzione di immobili distrutti o la demolizione  degli  immobili
danneggiati destinati  all'attivita'  agrituristica  o  ad  attivita'
connesse  all'agricoltura,  al  fine   di   ristabilirne   la   piena
funzionalita' per l'attivita' in essi stabilita; 
    b) la  riparazione  di  beni  mobili  strumentali  danneggiati  o
l'acquisto   di   beni   mobili   strumentali   distrutti   destinati
all'attivita'    agrituristica    o    alle    attivita'     connesse
all'agricoltura; 
    c)  il  ristoro  dei  danni  subiti  per  scorte  e  prodotti  di
stoccaggio, destinati all'attivita' agrituristica  o  alle  attivita'
connesse all'agricoltura; 
    d) la  compensazione  per  la  perdita  di  reddito  dovuta  alla
sospensione totale o parziale  dell'attivita'  agrituristica  per  un
periodo massimo di sei mesi  dalla  data  in  cui  si  e'  verificato
l'evento; 
    e) la costruzione, l'acquisto o il miglioramento di beni immobili
finalizzati   alla   delocalizzazione    definitiva    dell'attivita'
produttiva riconducibile all'attivita' agrituristica o alle attivita'
connesse all'agricoltura purche' in rapporto di  connessione  con  le
attivita' di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento
di animali, ricompresi gli  investimenti  eventualmente  necessari  a
rendere definitive le  strutture  temporanee  realizzate  nella  fase
emergenziale; 
    f) acquisto o noleggio, per la  fornitura  e  l'installazione  di
impianti temporanei delocalizzati.