Art. 2 Interventi 1. Gli interventi finanziabili, per i danni causati alla produzione agricola e ai mezzi di produzione agricola sono i seguenti: a) la riparazione di immobili ad uso produttivo danneggiati, la loro demolizione e ricostruzione se distrutti, al fine di ristabilirne la piena funzionalita' per l'attivita' delle imprese in essi stabilite; b) la riparazione di beni mobili strumentali danneggiati o l'acquisto di beni mobili strumentali distrutti; c) il ristoro dei danni subiti da scorte e prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio; d) la compensazione per la perdita di reddito dovuta alla distruzione totale o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione agricola; e) la costruzione, l'acquisto o il miglioramento di beni immobili finalizzati alla delocalizzazione definitiva dell'attivita' produttiva ricompresi gli investimenti eventualmente necessari a rendere definitive le strutture temporanee realizzate nella fase emergenziale; f) acquisto o noleggio, per la fornitura e l'installazione di impianti temporanei delocalizzati. 2. Gli interventi finanziabili per i danni causati all'attivita' agrituristica e alle attivita' connesse all'agricoltura sono i seguenti: a) il ripristino di immobili destinati ad attivita' agrituristica o ad attivita' connesse all'agricoltura danneggiati e la ricostruzione di immobili distrutti o la demolizione degli immobili danneggiati destinati all'attivita' agrituristica o ad attivita' connesse all'agricoltura, al fine di ristabilirne la piena funzionalita' per l'attivita' in essi stabilita; b) la riparazione di beni mobili strumentali danneggiati o l'acquisto di beni mobili strumentali distrutti destinati all'attivita' agrituristica o alle attivita' connesse all'agricoltura; c) il ristoro dei danni subiti per scorte e prodotti di stoccaggio, destinati all'attivita' agrituristica o alle attivita' connesse all'agricoltura; d) la compensazione per la perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attivita' agrituristica per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si e' verificato l'evento; e) la costruzione, l'acquisto o il miglioramento di beni immobili finalizzati alla delocalizzazione definitiva dell'attivita' produttiva riconducibile all'attivita' agrituristica o alle attivita' connesse all'agricoltura purche' in rapporto di connessione con le attivita' di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali, ricompresi gli investimenti eventualmente necessari a rendere definitive le strutture temporanee realizzate nella fase emergenziale; f) acquisto o noleggio, per la fornitura e l'installazione di impianti temporanei delocalizzati.