Art. 3 Costi ammissibili e intensita' di aiuto 1. Per gli aiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f), i costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamita' naturale, valutati da un'autorita' pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorita' che concede gli aiuti o da un'impresa di assicurazione, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 30, comma 5, del regolamento (UE) n. 702/2014. 2. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c) ed f) i danni materiali sono calcolati conformemente alle disposizioni di cui all'art. 30, comma 6, del regolamento (UE) n. 702/2014. 3. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), la perdita di reddito deve essere calcolata esclusivamente conformemente all'art. 30, comma 7, del regolamento (UE) n. 702/2014, ai sensi del quale e' possibile utilizzare indici per calcolare la produzione agricola annua. L'importo degli aiuti e' ridotto sottraendo eventuali costi non sostenuti a causa della calamita' naturale. 4. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), sono ammissibili i costi sostenuti per il ripristino del potenziale produttivo fino al livello preesistente al verificarsi dell'evento conformemente all'art. 14, comma 6, lettera g) del regolamento (UE) n. 702/2014 e l'intensita' massima dell'aiuto e' fino al 100%. Non possono essere concessi aiuti per i costi previsti all'art. 14, comma 9, del regolamento (UE) n. 702/2014 ad eccezione dell'acquisto di animali. 5. I costi per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), possono sommarsi agli aiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) a condizione che gli impianti temporanei delocalizzati vengano rimossi una volta completati i lavori di ripristino delle strutture originarie. 6. Gli aiuti per gli interventi indicati all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f) sono versati entro quattro anni a decorrere dalla data in cui si e' verificato l'evento in conformita' all'art. 30, comma 4, del regolamento (UE) n. 702/2014. 7. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f) gli aiuti e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100% dei costi ammissibili conformemente all'art. 30, comma 8, del regolamento (UE) n. 702/2014. 8. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 2, i costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamita' naturale, valutati da un esperto indipendente riconosciuto dall'Autorita' nazionale competente o da un'impresa di assicurazione, conformemente all'art. 50 del regolamento (UE) n. 651/2014. Tra i danni possono figurare i danni materiali ad attivi (ad esempio immobili, attrezzature, macchinari, scorte) e la perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attivita' per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si e' verificato l'evento. Il calcolo dei danni materiali e' basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamita'. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamita', ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi della calamita'. La perdita di reddito e' calcolata sulla base dei dati finanziari dell'impresa colpita (utile al lordo di interessi, imposte e tasse (EBIT), costi di ammortamento e costi del lavoro unicamente connessi all'immobile colpito dalla calamita' naturale) confrontando i dati finanziari dei sei mesi successivi al verificarsi dell'evento con la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti il verificarsi della calamita' (escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario) e calcolata per lo stesso semestre dell'anno. Gli interventi indicati all'art. 2, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f) si attuano in conformita' all'art. 50, comma 3, del regolamento (UE) n. 651/2014. 9. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non e' ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.