Art. 3 
 
               Costi ammissibili e intensita' di aiuto 
 
  1. Per gli aiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d)
ed f), i costi  ammissibili  sono  i  costi  dei  danni  subiti  come
conseguenza   diretta   della   calamita'   naturale,   valutati   da
un'autorita'  pubblica,  da  un  esperto  indipendente   riconosciuto
dall'autorita'  che  concede   gli   aiuti   o   da   un'impresa   di
assicurazione, conformemente alle disposizioni di  cui  all'art.  30,
comma 5, del regolamento (UE) n. 702/2014. 
  2. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere  a),  b),
c)  ed  f)  i  danni  materiali  sono  calcolati  conformemente  alle
disposizioni di cui all'art. 30, comma 6,  del  regolamento  (UE)  n.
702/2014. 
  3. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1,  lettera  d),  la
perdita di reddito deve essere calcolata esclusivamente conformemente
all'art. 30, comma 7, del regolamento (UE) n. 702/2014, ai sensi  del
quale e' possibile utilizzare  indici  per  calcolare  la  produzione
agricola annua. L'importo degli aiuti e' ridotto sottraendo eventuali
costi non sostenuti a causa della calamita' naturale. 
  4. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera e),  sono
ammissibili i  costi  sostenuti  per  il  ripristino  del  potenziale
produttivo fino al livello preesistente  al  verificarsi  dell'evento
conformemente all'art. 14, comma 6, lettera g) del  regolamento  (UE)
n. 702/2014 e l'intensita' massima dell'aiuto e' fino  al  100%.  Non
possono essere concessi aiuti per i costi previsti all'art. 14, comma
9, del regolamento (UE) n. 702/2014  ad  eccezione  dell'acquisto  di
animali. 
  5. I costi per gli interventi di cui all'art. 2, comma  1,  lettera
f), possono sommarsi agli aiuti di cui all'art. 2, comma  1,  lettere
a),  b),  c)  e  d)  a  condizione  che   gli   impianti   temporanei
delocalizzati vengano  rimossi  una  volta  completati  i  lavori  di
ripristino delle strutture originarie. 
  6. Gli aiuti per gli  interventi  indicati  all'art.  2,  comma  1,
lettere a), b), c), d) ed  f)  sono  versati  entro  quattro  anni  a
decorrere dalla data in cui si e' verificato l'evento in  conformita'
all'art. 30, comma 4, del regolamento (UE) n. 702/2014. 
  7. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere  a),  b),
c), d) ed f) gli  aiuti  e  tutti  gli  altri  pagamenti  ricevuti  a
copertura dei danni, compresi  i  pagamenti  nell'ambito  di  polizze
assicurative,  non   superano   il   100%   dei   costi   ammissibili
conformemente all'art. 30, comma 8, del regolamento (UE) n. 702/2014. 
  8. Per  gli  interventi  di  cui  all'art.  2,  comma  2,  i  costi
ammissibili sono i costi dei danni subiti  come  conseguenza  diretta
della  calamita'  naturale,  valutati  da  un  esperto   indipendente
riconosciuto dall'Autorita' nazionale competente o da  un'impresa  di
assicurazione, conformemente all'art.  50  del  regolamento  (UE)  n.
651/2014. Tra i danni possono figurare i danni  materiali  ad  attivi
(ad esempio immobili, attrezzature, macchinari, scorte) e la  perdita
di reddito dovuta alla sospensione totale o  parziale  dell'attivita'
per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si e' verificato
l'evento. Il calcolo dei danni  materiali  e'  basato  sui  costi  di
riparazione o sul valore economico che  gli  attivi  colpiti  avevano
prima della calamita'. Tale calcolo non supera i costi di riparazione
o  la  diminuzione  del  valore  equo  di  mercato  a  seguito  della
calamita',  ossia  la  differenza  tra   il   valore   degli   attivi
immediatamente prima  e  immediatamente  dopo  il  verificarsi  della
calamita'. La perdita di reddito e' calcolata  sulla  base  dei  dati
finanziari dell'impresa colpita (utile al lordo di interessi, imposte
e tasse (EBIT), costi di ammortamento e costi del  lavoro  unicamente
connessi all'immobile colpito dalla calamita' naturale)  confrontando
i dati finanziari dei sei mesi successivi al verificarsi  dell'evento
con la media dei tre anni scelti tra  i  cinque  anni  precedenti  il
verificarsi della calamita' (escludendo il  migliore  e  il  peggiore
risultato finanziario) e calcolata per lo stesso semestre  dell'anno.
Gli interventi indicati all'art. 2, comma 2, lettere a), b), c),  d),
e) e  f)  si  attuano  in  conformita'  all'art.  50,  comma  3,  del
regolamento (UE) n. 651/2014. 
  9. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non  e'  ammissibile,  salvo
nel caso in cui non sia  recuperabile  ai  sensi  della  legislazione
nazionale sull'IVA.