Art. 4 Beneficiari 1. Possono beneficiare degli aiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f) del presente decreto tutte le imprese attive nel settore della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea colpite da eventi calamitosi. 2. Possono beneficiare degli aiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) le PMI attive nel settore della produzione agricola primaria colpite da eventi calamitosi. Per gli aiuti agli investimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), sono rispettate le condizioni riguardanti l'effetto di incentivazione in conformita' all'art. 6 del regolamento (UE) n. 702/2014. Sono escluse le imprese in difficolta' ai sensi dell'art. 1, comma 6, del regolamento (UE) n. 702/2014 e quelle che potrebbero dover rimborsare aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno, finche' non sia stato effettuato tale rimborso. 3. Possono beneficiare degli aiuti di cui all'art. 2, comma 2, le imprese colpite da eventi calamitosi che svolgono attivita' agrituristica ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, e conformemente alla legislazione regionale di riferimento, nonche' le imprese esercenti le attivita' connesse all'agricoltura compresa l'agricoltura sociale, ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 141, e conformemente alla normativa regionale di riferimento.