Art. 4 
 
                             Beneficiari 
 
  1. Possono beneficiare degli aiuti di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettere a), b), c), d) ed f) del presente decreto  tutte  le  imprese
attive  nel  settore  della  produzione  agricola  primaria  e  della
trasformazione e commercializzazione dei  prodotti  agricoli  di  cui
all'allegato I del Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea
colpite da eventi calamitosi. 
  2. Possono beneficiare degli aiuti di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera e) le  PMI  attive  nel  settore  della  produzione  agricola
primaria  colpite  da  eventi  calamitosi.   Per   gli   aiuti   agli
investimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), sono  rispettate
le condizioni riguardanti l'effetto di incentivazione in  conformita'
all'art. 6 del regolamento (UE) n. 702/2014. Sono escluse le  imprese
in difficolta' ai sensi dell'art. 1, comma 6, del regolamento (UE) n.
702/2014 e quelle che potrebbero dover  rimborsare  aiuti  dichiarati
incompatibili  con  il  mercato  interno,  finche'  non   sia   stato
effettuato tale rimborso. 
  3. Possono beneficiare degli aiuti di cui all'art. 2, comma  2,  le
imprese  colpite  da  eventi  calamitosi   che   svolgono   attivita'
agrituristica ai sensi  della  legge  20  febbraio  2006,  n.  96,  e
conformemente alla legislazione regionale di riferimento, nonche'  le
imprese esercenti  le  attivita'  connesse  all'agricoltura  compresa
l'agricoltura sociale, ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 141, e
conformemente alla normativa regionale di riferimento.