Art. 5 Finanziamento dell'aiuto 1. Il contributo per gli aiuti a sostegno delle imprese colpite dalle calamita' naturali avviene a valere sulle seguenti risorse: a) contributo concesso a valere sul Fondo di solidarieta' nazionale (FSN) - interventi compensativi, di cui all'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102; b) contributo concesso a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1 (ex art. 5-quinquies, legge n. 225/1992 - istitutiva della protezione civile) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile); c) contributo concesso a valere sul Fondo di solidarieta' dell'Unione europea istituto con il regolamento (CE) n. 2012/2002 dell'11 novembre 2002 successivamente emendato dal regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014; d) contributi concessi ai sensi dell'art. 1, comma 422, e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni; e) eventuali altre risorse derivanti da provvedimenti nazionali e/o regionali e delle province autonome. 2. In relazione alle lettere b) e d) del comma 1, i criteri, le modalita' di erogazione e l'ammontare delle risorse finanziarie sono determinati con delibera del Consiglio dei ministri e con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile.