Art. 5 
 
                      Finanziamento dell'aiuto 
 
  1. Il contributo per gli aiuti a  sostegno  delle  imprese  colpite
dalle calamita' naturali avviene a valere sulle seguenti risorse: 
    a)  contributo  concesso  a  valere  sul  Fondo  di  solidarieta'
nazionale (FSN) - interventi compensativi, di cui all'art.  1,  comma
3, lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102; 
    b) contributo concesso  a  valere  sul  Fondo  per  le  emergenze
nazionali di cui all'art. 44, comma 1 (ex art. 5-quinquies, legge  n.
225/1992  -  istitutiva  della   protezione   civile)   del   decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile); 
    c)  contributo  concesso  a  valere  sul  Fondo  di  solidarieta'
dell'Unione europea istituto con il  regolamento  (CE)  n.  2012/2002
dell'11 novembre 2002 successivamente emendato dal  regolamento  (UE)
n. 661/2014 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  15  maggio
2014; 
    d) contributi  concessi  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  422,  e
seguenti,  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208  e   successive
modificazioni; 
    e) eventuali altre risorse derivanti da  provvedimenti  nazionali
e/o regionali e delle province autonome. 
  2. In relazione alle lettere b) e d) del comma  1,  i  criteri,  le
modalita' di erogazione e l'ammontare delle risorse finanziarie  sono
determinati con delibera del Consiglio dei ministri e  con  ordinanze
del Capo del Dipartimento della protezione civile.