Art. 6 
 
                    Cumulabilita' dei contributi 
 
  1. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con
altri aiuti di Stato,  inclusi  gli  aiuti  «de  minimis»,  e  con  i
pagamenti ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013: 
    a) riguardanti diversi costi ammissibili individuabili; 
    b) in relazione agli stessi costi  ammissibili,  in  tutto  o  in
parte  coincidenti,  unicamente  se  tale  cumulo  non  comporta   il
superamento dell'intensita' di aiuto pertinenti indicati  all'art.  3
del presente decreto. 
  2.  Gli  aiuti  per  investimenti  finalizzati  al  ripristino  del
potenziale produttivo di cui all'art. 2,  comma  1,  lettera  e)  del
presente  decreto  non  sono  cumulabili  con  gli  aiuti  intesi   a
indennizzare danni materiali di cui all'art. 2, comma 1, lettere  a),
b), c) ed f) del presente decreto.