Art. 6 Cumulabilita' dei contributi 1. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, inclusi gli aiuti «de minimis», e con i pagamenti ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013: a) riguardanti diversi costi ammissibili individuabili; b) in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensita' di aiuto pertinenti indicati all'art. 3 del presente decreto. 2. Gli aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del presente decreto non sono cumulabili con gli aiuti intesi a indennizzare danni materiali di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c) ed f) del presente decreto.