Art. 7 
 
                   Esenzione ed entrata in vigore 
 
  1. Le agevolazioni concesse in applicazione  del  presente  decreto
sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art.  108,  paragrafo
3, del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  ai  sensi
dell'art. 3, del regolamento (UE)  n.  702/2014  e  dell'art.  3  del
regolamento (UE) n. 651/2014. 
  2. Sintesi delle  informazioni  relative  al  presente  decreto  e'
trasmessa alla Commissione europea mediante il  sistema  di  notifica
elettronica dieci  giorni  lavorativi  prima  della  sua  entrata  in
vigore, ai sensi dell'art. 9  del  regolamento  (UE)  n.  702/2014  e
dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 651/2014. 
  3. Il regime di aiuti entra in vigore a  decorrere  dalla  data  di
ricezione  del  numero  di   identificazione   dell'aiuto   riportato
sull'avviso di ricevimento inviato dalla Commissione europea.