Art. 7 Esenzione ed entrata in vigore 1. Le agevolazioni concesse in applicazione del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'art. 3, del regolamento (UE) n. 702/2014 e dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 651/2014. 2. Sintesi delle informazioni relative al presente decreto e' trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica dieci giorni lavorativi prima della sua entrata in vigore, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 702/2014 e dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 651/2014. 3. Il regime di aiuti entra in vigore a decorrere dalla data di ricezione del numero di identificazione dell'aiuto riportato sull'avviso di ricevimento inviato dalla Commissione europea.