Art. 2 Straordinario 1. Al fine di consentire il completamento delle attivita' previste per il superamento dell'emergenza di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato puo' autorizzare, entro e non oltre la scadenza dello stato di emergenza, l'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario da parte delle unita' di personale di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 557 del 2018, entro il limite di spesa ivi previsto, e fino a un massimo di 45 ore pro-capite. Le spese sono soggette a rendicontazione ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 febbraio 2020 Il Capo del Dipartimento: Borrelli