Art. 2 
 
                            Straordinario 
 
  1. Al fine di consentire il completamento delle attivita'  previste
per il superamento dell'emergenza di cui alla presente ordinanza,  il
commissario delegato puo' autorizzare, entro e non oltre la  scadenza
dello stato di emergenza, l'effettuazione di  prestazioni  di  lavoro
straordinario da parte delle unita' di personale di  cui  all'art.  2
dell'ordinanza n.  557  del  2018,  entro  il  limite  di  spesa  ivi
previsto, e fino a un massimo di 45 ore  pro-capite.  Le  spese  sono
soggette a rendicontazione  ai  sensi  dell'art.  27,  comma  4,  del
decreto legislativo n. 1 del 2018. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 6 febbraio 2020 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli