IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 1, comma 11 della legge 27 dicembre 2017, n.  205  (di
seguito: legge di bilancio 2018), in base al quale  con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' di regolazione
per energia reti e ambiente (di  seguito:  ARERA),  sono  individuati
criteri e modalita' volti a favorire la diffusione  della  tecnologia
di integrazione tra i veicoli e la rete elettrica, denominata vehicle
to  grid,  anche  prevedendo  la  definizione  delle  regole  per  la
partecipazione  ai  mercati  elettrici  e  di  specifiche  misure  di
riequilibrio degli oneri di acquisto rispetto ai prezzi di  rivendita
dell'energia; 
  Considerato  che  la  norma  richiamata  si   presta   a   favorire
contestualmente la diffusione dei veicoli  elettrici  e  l'incremento
delle risorse di flessibilita' di cui il sistema elettrico  necessita
per consentire adeguata  integrazione  delle  fonti  rinnovabili,  in
particolare non programmabili, il cui  apporto  dovra'  crescere  nel
tempo per assicurare il conseguimento degli  obiettivi  nazionali  al
2020 e al 2030; 
  Considerato  che  alle  esigenze  di  flessibilita'   del   sistema
elettrico possono contribuire risorse finora considerate non in grado
di  fornire  servizi  di  regolazione  e  bilanciamento,   quali   la
generazione programmabile da impianti di taglia inferiore ai 10  MVA,
la generazione da impianti a fonti rinnovabili non programmabili e la
domanda; 
  Considerato  che,  nel  vigente  assetto  del  sistema   elettrico,
l'acquirente di risorse in grado di erogare servizi di  flessibilita'
e' il soggetto Gestore del sistema  di  trasmissione  e  responsabile
della sicurezza del sistema elettrico, di seguito  TERNA,  e  che  in
prospettiva anche i gestori dei sistemi di  distribuzione  potrebbero
acquisire  servizi  di  flessibilita'  dalle  risorse  connesse  alle
proprie reti, per risolvere congestioni  locali  o  per  regolare  la
tensione nei diversi punti della rete; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  luglio  2014,  n.  102,  ed  in
particolare l'art. 11, con il  quale  si  da'  mandato  all'ARERA  di
provvedere, tra l'altro, a regolare  l'accesso  e  la  partecipazione
della domanda ai mercati di bilanciamento,  di  riserva  e  di  altri
servizi di sistema, definendo le modalita' tecniche con cui i gestori
dei  sistemi  di  trasmissione   e   distribuzione   organizzano   la
partecipazione dei fornitori di servizi e  dei  consumatori,  inclusi
gli aggregatori di unita' di consumo ovvero di unita' di consumo e di
unita' di produzione, sulla  base  dei  requisiti  tecnici  di  detti
mercati  e  delle  capacita'  di  gestione  della  domanda  e   degli
aggregati; 
  Considerato che il citato art. 11 del decreto legislativo 4  luglio
2014, n. 102, prevede che la regolazione di ARERA  sia  adottata  nel
rispetto delle esigenze di sicurezza dei sistemi, in coerenza con gli
obiettivi di medio e lungo termine in materia  di  energia  e  clima,
contemperando costi e benefici, anche sulla  base  di  indirizzi  del
Ministero dello sviluppo economico relativamente ad alcuni temi,  tra
cui l'ampliamento della partecipazione ai mercati dei servizi; 
  Considerato che i predetti mercati  di  bilanciamento,  riserva  ed
altri servizi di sistema  sono  oggi  riconducibili  al  Mercato  dei
servizi di dispacciamento (MSD); 
  Vista la deliberazione dell'ARERA n.  300/2017/R/eel  e  successive
modificazioni ed integrazioni (di  seguito  anche:  deliberazione  n.
300/2017/R/eel) con la quale, anche ai fini dell'attuazione dell'art.
11 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono stati definiti
i criteri per consentire alla domanda, alle unita' di produzione  non
gia' abilitate (quali quelle  alimentate  da  fonti  rinnovabili  non
programmabili, la generazione distribuita) ed ai sistemi di  accumulo
di partecipare al mercato dei servizi di  dispacciamento  nell'ambito
di progetti pilota; 
  Considerato  che  la  suddetta  deliberazione   n.   300/2017/R/eel
evidenzia anche i criteri minimi che devono essere rispettati ai fini
dell'ammissibilita' dei progetti pilota relativi alla  partecipazione
delle unita' di consumo e  delle  unita'  di  produzione  oggetto  di
abilitazione; 
  Considerato, in particolare, che le condizioni e  le  modalita'  di
partecipazione  dei  veicoli   elettrici   sono   individuate   nella
regolazione delle Unita'  virtuali  abilitate  miste  (UVAM),  ovvero
unita' caratterizzate dalla presenza  di  unita'  di  produzione  non
rilevanti (programmabili o non  programmabili),  unita'  di  consumo,
sistemi di accumulo e anche di veicoli elettrici collegati alla  rete
tramite  infrastrutture   di   ricarica   (di   seguito   individuate
semplicemente con la dizione: infrastrutture di ricarica); 
  Considerato che le  UVAM,  per  le  dimensioni  minime  di  potenza
modulabile   da   rendere    disponibile,    potrebbero    richiedere
caratteristiche non  necessariamente  coincidenti  con  quelle  della
mobilita' dei veicoli elettrici e delle  relative  infrastrutture  di
ricarica; 
  Sentita l'ARERA, che si e' espressa con  parere  n.  394/2019/I/EEL
del 26 settembre 2019; 
  Ritenuto in particolare condivisibili le osservazioni di  ARERA  in
merito a: 
    revisione delle modalita' di sostegno alla tecnologia vehicle  to
grid, da attuarsi mediante rimozione delle barriere  ed  abilitazione
alla partecipazione al mercato dei servizi in luogo  di  agevolazioni
sugli oneri di sistema, anche  con  il  riconoscimento  regolato  dei
costi di infrastrutturazione conseguentemente necessari; 
    opportunita' che la stessa ARERA aggiorni la propria  regolazione
affinche' i  requisiti  minimi  prestazionali  per  l'abilitazione  a
ciascun servizio, compresi i servizi di breve durata  ed  a  risposta
rapida, consentano adeguata partecipazione  delle  infrastrutture  di
ricarica, tenendo conto delle caratteristiche  e  della  specificita'
delle stesse infrastrutture, incluse  le  domestiche,  nonche'  delle
esigenze dei veicoli per la mobilita', prevedendo in particolare che,
almeno nel caso di UVAM costituite esclusivamente  da  infrastrutture
di ricarica, la potenza modulabile, a salire  od  a  scendere,  possa
essere ridotta fino a 0,2 MW, con progressione decimale; 
    eliminazione delle disposizioni specifiche per le isole minori; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma  11  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, stabilisce criteri  e  modalita'  per
favorire la diffusione della tecnologia di integrazione tra i veicoli
elettrici e  la  rete  elettrica,  denominata  vehicle  to  grid,  in
coerenza con la riforma del mercato dei servizi elettrici avviata  da
ARERA in attuazione dell'art. 11 del  decreto  legislativo  4  luglio
2014, n. 102.