IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'art. 1, comma 11 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge di bilancio 2018), in base al quale con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: ARERA), sono individuati criteri e modalita' volti a favorire la diffusione della tecnologia di integrazione tra i veicoli e la rete elettrica, denominata vehicle to grid, anche prevedendo la definizione delle regole per la partecipazione ai mercati elettrici e di specifiche misure di riequilibrio degli oneri di acquisto rispetto ai prezzi di rivendita dell'energia; Considerato che la norma richiamata si presta a favorire contestualmente la diffusione dei veicoli elettrici e l'incremento delle risorse di flessibilita' di cui il sistema elettrico necessita per consentire adeguata integrazione delle fonti rinnovabili, in particolare non programmabili, il cui apporto dovra' crescere nel tempo per assicurare il conseguimento degli obiettivi nazionali al 2020 e al 2030; Considerato che alle esigenze di flessibilita' del sistema elettrico possono contribuire risorse finora considerate non in grado di fornire servizi di regolazione e bilanciamento, quali la generazione programmabile da impianti di taglia inferiore ai 10 MVA, la generazione da impianti a fonti rinnovabili non programmabili e la domanda; Considerato che, nel vigente assetto del sistema elettrico, l'acquirente di risorse in grado di erogare servizi di flessibilita' e' il soggetto Gestore del sistema di trasmissione e responsabile della sicurezza del sistema elettrico, di seguito TERNA, e che in prospettiva anche i gestori dei sistemi di distribuzione potrebbero acquisire servizi di flessibilita' dalle risorse connesse alle proprie reti, per risolvere congestioni locali o per regolare la tensione nei diversi punti della rete; Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, ed in particolare l'art. 11, con il quale si da' mandato all'ARERA di provvedere, tra l'altro, a regolare l'accesso e la partecipazione della domanda ai mercati di bilanciamento, di riserva e di altri servizi di sistema, definendo le modalita' tecniche con cui i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione organizzano la partecipazione dei fornitori di servizi e dei consumatori, inclusi gli aggregatori di unita' di consumo ovvero di unita' di consumo e di unita' di produzione, sulla base dei requisiti tecnici di detti mercati e delle capacita' di gestione della domanda e degli aggregati; Considerato che il citato art. 11 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, prevede che la regolazione di ARERA sia adottata nel rispetto delle esigenze di sicurezza dei sistemi, in coerenza con gli obiettivi di medio e lungo termine in materia di energia e clima, contemperando costi e benefici, anche sulla base di indirizzi del Ministero dello sviluppo economico relativamente ad alcuni temi, tra cui l'ampliamento della partecipazione ai mercati dei servizi; Considerato che i predetti mercati di bilanciamento, riserva ed altri servizi di sistema sono oggi riconducibili al Mercato dei servizi di dispacciamento (MSD); Vista la deliberazione dell'ARERA n. 300/2017/R/eel e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito anche: deliberazione n. 300/2017/R/eel) con la quale, anche ai fini dell'attuazione dell'art. 11 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono stati definiti i criteri per consentire alla domanda, alle unita' di produzione non gia' abilitate (quali quelle alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, la generazione distribuita) ed ai sistemi di accumulo di partecipare al mercato dei servizi di dispacciamento nell'ambito di progetti pilota; Considerato che la suddetta deliberazione n. 300/2017/R/eel evidenzia anche i criteri minimi che devono essere rispettati ai fini dell'ammissibilita' dei progetti pilota relativi alla partecipazione delle unita' di consumo e delle unita' di produzione oggetto di abilitazione; Considerato, in particolare, che le condizioni e le modalita' di partecipazione dei veicoli elettrici sono individuate nella regolazione delle Unita' virtuali abilitate miste (UVAM), ovvero unita' caratterizzate dalla presenza di unita' di produzione non rilevanti (programmabili o non programmabili), unita' di consumo, sistemi di accumulo e anche di veicoli elettrici collegati alla rete tramite infrastrutture di ricarica (di seguito individuate semplicemente con la dizione: infrastrutture di ricarica); Considerato che le UVAM, per le dimensioni minime di potenza modulabile da rendere disponibile, potrebbero richiedere caratteristiche non necessariamente coincidenti con quelle della mobilita' dei veicoli elettrici e delle relative infrastrutture di ricarica; Sentita l'ARERA, che si e' espressa con parere n. 394/2019/I/EEL del 26 settembre 2019; Ritenuto in particolare condivisibili le osservazioni di ARERA in merito a: revisione delle modalita' di sostegno alla tecnologia vehicle to grid, da attuarsi mediante rimozione delle barriere ed abilitazione alla partecipazione al mercato dei servizi in luogo di agevolazioni sugli oneri di sistema, anche con il riconoscimento regolato dei costi di infrastrutturazione conseguentemente necessari; opportunita' che la stessa ARERA aggiorni la propria regolazione affinche' i requisiti minimi prestazionali per l'abilitazione a ciascun servizio, compresi i servizi di breve durata ed a risposta rapida, consentano adeguata partecipazione delle infrastrutture di ricarica, tenendo conto delle caratteristiche e della specificita' delle stesse infrastrutture, incluse le domestiche, nonche' delle esigenze dei veicoli per la mobilita', prevedendo in particolare che, almeno nel caso di UVAM costituite esclusivamente da infrastrutture di ricarica, la potenza modulabile, a salire od a scendere, possa essere ridotta fino a 0,2 MW, con progressione decimale; eliminazione delle disposizioni specifiche per le isole minori; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 11 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, stabilisce criteri e modalita' per favorire la diffusione della tecnologia di integrazione tra i veicoli elettrici e la rete elettrica, denominata vehicle to grid, in coerenza con la riforma del mercato dei servizi elettrici avviata da ARERA in attuazione dell'art. 11 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.