Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui al presente articolo. 2. «Vehicle to grid»: e' l'interazione tra veicoli elettrici e sistema elettrico, che consente ai predetti veicoli di erogare, attraverso le infrastrutture di ricarica, i seguenti servizi: a) servizi di riserva terziaria e bilanciamento, articolati nelle modalita' «a salire» ed «a scendere», nonche' di risoluzione delle congestioni; b) ulteriori servizi tra i quali la regolazione primaria e secondaria di frequenza e la regolazione di tensione, ove tecnicamente fattibile. In particolare, qualora i servizi predetti comportino anche iniezioni di potenza dalla batteria del veicolo verso la rete, essi sono denominati «V2G»; in casi diversi, tali servizi sono denominati «V1G». 3. «Infrastruttura di ricarica»: infrastruttura per la ricarica di veicoli elettrici, anche bidirezionale, collegata alla rete, esistente o di nuova realizzazione. Il collegamento alla rete di una infrastruttura di ricarica puo' avvenire anche per il tramite di punti di connessione non dedicati esclusivamente alla ricarica di veicoli elettrici. 4. «Unita' virtuali abilitate miste (UVAM)»: unita' virtuali abilitate di cui alla deliberazione ARERA n. 300/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, caratterizzate dalla presenza di unita' di produzione non rilevanti (programmabili o non programmabili), unita' di consumo, sistemi di accumulo, compresi veicoli elettrici collegati alla rete tramite infrastrutture di ricarica. 5. «Detentore del veicolo elettrico»: e' il titolare della garanzia sul veicolo, comprese le batterie, o, alla scadenza, il soggetto responsabile della gestione, che puo' essere il proprietario o l'affidatario del veicolo.