Art. 4 Disposizioni per favorire la partecipazione dei veicoli elettrici al mercato dei servizi 1. Nell'ambito delle disposizioni attuative di cui all'art. 3, comma 2, primo periodo, l'ARERA provvede alla copertura, anche in via forfettaria, dei costi aggiuntivi connessi alla installazione dei dispositivi e dei sistemi di misura necessari ad assicurare, per entrambe le configurazioni V1G e V2G, l'interazione tra veicolo e rete elettrica, nonche' l'interlocuzione tra il gestore dell'infrastruttura di ricarica e il gestore dell'UVAM di cui fanno parte, definendo le condizioni necessarie per accedere al beneficio. 2. Il meccanismo dello scambio sul posto continua ad applicarsi, con modalita' semplificate definite da ARERA, anche ai punti di connessione con presenza di infrastrutture di ricarica, con le seguenti modalita': a) ferma restando la possibilita' di prelevare ed immettere energia attraverso il punto di connessione per la partecipazione al mercato per il servizio di dispacciamento, il contributo in conto scambio e' erogato esclusivamente in riferimento alla produzione dell'impianto a fonti rinnovabili o cogenerativo ad alto rendimento; b) i benefici previsti dallo scambio sul posto sono applicati in riferimento alla sola energia prelevata dalla rete alla quale vengono applicate le componenti tariffarie variabili.