Art. 4 
 
             Disposizioni per favorire la partecipazione 
            dei veicoli elettrici al mercato dei servizi 
 
  1. Nell'ambito delle disposizioni  attuative  di  cui  all'art.  3,
comma 2, primo periodo, l'ARERA provvede alla copertura, anche in via
forfettaria, dei costi aggiuntivi  connessi  alla  installazione  dei
dispositivi e dei sistemi di  misura  necessari  ad  assicurare,  per
entrambe le configurazioni V1G e V2G,  l'interazione  tra  veicolo  e
rete   elettrica,   nonche'   l'interlocuzione   tra    il    gestore
dell'infrastruttura di ricarica e il gestore dell'UVAM di  cui  fanno
parte, definendo le condizioni necessarie per accedere al beneficio. 
  2. Il meccanismo dello scambio sul posto  continua  ad  applicarsi,
con modalita' semplificate definite  da  ARERA,  anche  ai  punti  di
connessione con  presenza  di  infrastrutture  di  ricarica,  con  le
seguenti modalita': 
    a) ferma restando  la  possibilita'  di  prelevare  ed  immettere
energia attraverso il punto di connessione per la  partecipazione  al
mercato per il servizio di dispacciamento,  il  contributo  in  conto
scambio e' erogato  esclusivamente  in  riferimento  alla  produzione
dell'impianto a fonti rinnovabili o cogenerativo ad alto rendimento; 
    b) i benefici previsti dallo scambio sul posto sono applicati  in
riferimento alla sola energia prelevata dalla rete alla quale vengono
applicate le componenti tariffarie variabili.