Art. 5 
 
           Tutela dei soggetti che partecipano al mercato 
                  per il servizio di dispacciamento 
 
  1. Al fine di tutelare i detentori di  veicoli  elettrici  che,  ai
sensi del presente decreto, partecipano al mercato per il servizio di
dispacciamento in entrambe le modalita' «a salire» ed «a scendere» di
cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b) mediante  infrastrutture  di
ricarica, il Gestore dei servizi energetici (GSE),  entro  centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche  a
seguito di indagine sulle caratteristiche  dei  veicoli  elettrici  e
delle infrastrutture di ricarica presenti sul mercato e previo parere
del Ministero dello sviluppo economico, pubblica una procedura con la
quale sono delineate le informazioni che i gestori delle UVAM, di cui
fanno parte le infrastrutture di ricarica,  forniscono  ai  detentori
dei veicoli circa l'utilizzo dei  sistemi  di  accumulo  dei  veicoli
stessi. 
  2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite ai  detentori  di
veicoli elettrici in modo da  consentire  valutazioni  degli  effetti
della fornitura dei servizi sulla vita utile dei sistemi di  accumulo
e sulla loro compatibilita' con le garanzie  offerte  dai  produttori
dei veicoli, nonche', nel  caso  di  persone  fisiche  detentrici  di
veicoli, gli elementi ai fini dell'assolvimento dell'obbligo  di  cui
al comma 3. 
  3. In tutti i casi,  i  gestori  delle  UVAM  di  cui  fanno  parte
infrastrutture di  ricarica  sono  tenuti  ad  acquisire  l'esplicito
consenso  del  detentore  del   veicolo,   fornendo   preventivamente
informazioni dettagliate sulle modalita' e  sulle  condizioni,  anche
economiche, in base alle quali il veicolo  partecipa  alla  fornitura
dei servizi.