Art. 2 
 
                       Modalita' di erogazione 
 
  1. Per i progetti afferenti al settore «edilizia pubblica, compresa
quella scolastica  e  sanitaria»,  le  modalita'  di  erogazione  del
contributo  verranno   regolamentate   attraverso   la   stipula   di
convenzioni, tra la Direzione generale della programmazione sanitaria
e  i  legali  rappresentanti  regionali,  secondo   le   attribuzioni
stabilite nell'Allegato A, sulla base della ripartizione  annuale  di
cui  all'Allegato  1  lettera  f)  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 28 novembre 2018. 
  2. Nella convenzione di cui al  comma  1  verranno  esplicitate  le
modalita'   di   erogazione   del   finanziamento   e   le   relative
certificazioni necessarie.