Art. 2 Modalita' di erogazione 1. Per i progetti afferenti al settore «edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria», le modalita' di erogazione del contributo verranno regolamentate attraverso la stipula di convenzioni, tra la Direzione generale della programmazione sanitaria e i legali rappresentanti regionali, secondo le attribuzioni stabilite nell'Allegato A, sulla base della ripartizione annuale di cui all'Allegato 1 lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018. 2. Nella convenzione di cui al comma 1 verranno esplicitate le modalita' di erogazione del finanziamento e le relative certificazioni necessarie.