Art. 3 Monitoraggio 1. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti» attraverso l'implementazione della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (di seguito, BDAP) istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 2. Per i progetti del settore «edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria» il monitoraggio degli interventi avverra' anche attraverso l'Osservatorio degli investimenti pubblici in sanita'. Il presente decreto comprensivo dell'allegato A sara' trasmesso alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza. Roma, 7 agosto 2019 Il Ministro: Grillo Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2019 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3017