Art. 3 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. Il monitoraggio degli interventi avviene ai  sensi  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante  «Attuazione  dell'art.
30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31  dicembre  2009,  n.
196,  in  materia  di  procedure  di  monitoraggio  sullo  stato   di
attuazione delle  opere  pubbliche,  di  verifica  dell'utilizzo  dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del
Fondo progetti» attraverso l'implementazione della Banca  dati  delle
amministrazioni pubbliche  (di  seguito,  BDAP)  istituita  ai  sensi
dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  2. Per i progetti del settore «edilizia pubblica,  compresa  quella
scolastica e sanitaria» il  monitoraggio  degli  interventi  avverra'
anche  attraverso  l'Osservatorio  degli  investimenti  pubblici   in
sanita'. 
  Il presente decreto comprensivo  dell'allegato  A  sara'  trasmesso
alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza. 
 
    Roma, 7 agosto 2019 
 
                                                  Il Ministro: Grillo 

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2019 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 3017