LA COMMISSIONE PARLAMENTARE 
               per l'indirizzo generale e la vigilanza 
                     dei servizi radiotelevisivi 
 
  Premesso che 
    con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  gennaio  2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  23
del 29 gennaio 2020, e' stato indetto per il giorno 29 marzo 2020  un
referendum popolare confermativo del testo della legge costituzionale
concernente «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59  della  Costituzione
in materia di riduzione del numero dei parlamentari»,  approvato  dal
Parlamento e pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 240 del 12 ottobre 2019; 
  Visti quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla RAI
e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della
legge 14 aprile 1975, n. 103; 
  Vista quanto alla potesta' di dettare prescrizioni atte a garantire
l'accesso  alla  programmazione  radiotelevisiva,  in  condizioni  di
parita', la legge  22  febbraio  2000,  n.  28,  in  particolare  gli
articoli 2, 3, 4 e 5; 
  Visti  quanto  alla  tutela  del  pluralismo,   dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita'  e  dell'apertura  alle  diverse
forze politiche nel  sistema  radiotelevisivo,  nonche'  alla  tutela
delle pari opportunita' tra uomini e donne, l'art. 3 del testo  unico
dei servizi di media televisivi e radiofonici, approvato con  decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonche'  gli  atti  di  indirizzo
approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e  il  30
luglio 1997, nonche' l'11 marzo 2003; 
  Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum
previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo; 
  Considerata   l'opportunita'   che   la   concessionaria   pubblica
garantisca la  piu'  ampia  informazione  e  conoscenza  sul  quesito
referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano  nei  generi
della comunicazione e dei messaggi politici; 
  Consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi
della legge 22 febbraio 2000, n. 28; 
  Considerata  la  prassi  pregressa  e  i  precedenti   di   proprie
deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi  periodi,  nonche'
l'esperienza applicativa di tali disposizioni; 
 
                               Dispone 
 
nei  confronti  della   RAI   Radiotelevisione   italiana,   societa'
concessionaria  del  servizio  pubblico  radiofonico,  televisivo   e
multimediale, come di seguito: 
 
                               Art. 1 
 
                Ambito di applicazione e disposizioni 
                   comuni a tutte le trasmissioni 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si  riferiscono
alla consultazione referendaria del 29 marzo 2020 in  premessa  e  si
applicano su tutto il  territorio  nazionale.  Ove  non  diversamente
previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla pubblicazione
del presente provvedimento nella  Gazzetta  Ufficiale  e  cessano  di
avere efficacia il giorno successivo alla consultazione. 
  2.  Considerata  la  particolare  importanza  della   consultazione
referendaria del 29  marzo  2020,  avente  ad  oggetto  la  legge  di
revisione dell'ordinamento della Repubblica approvata  dalle  Camere,
ai sensi dell'art.  138  della  Costituzione,  il  servizio  pubblico
radiotelevisivo   fornisce   la   massima   informazione   possibile,
conformandosi  con  particolare  rigore  ai  criteri  di  tutela  del
pluralismo,  completezza,  imparzialita',  indipendenza,  parita'  di
trattamento tra diversi soggetti politici e  opposte  indicazioni  di
voto, sulle materie oggetto del referendum, al fine di consentire  al
maggior numero di ascoltatori di averne una adeguata conoscenza. 
  3. In tutte le trasmissioni che,  ai  sensi  e  con  i  limiti  del
presente provvedimento, operano riferimenti alle materie proprie  del
referendum, gli spazi sono ripartiti  in  due  parti  uguali  fra  le
opposte indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari  al
quesito.