Art. 6 
 
                              Confronti 
 
  1. Negli ultimi ventuno giorni della campagna referendaria fino  al
27 marzo, la RAI trasmette  confronti,  anche  in  orari  di  massimo
ascolto negli ultimi dieci giorni, tra i soggetti di cui all'art.  3,
in numero uguale per ciascuna indicazione di voto, in  condizioni  di
parita' di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di  evitare
la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti  generaliste
della RAI a contenuto specificamente  informativo.  Il  confronto  e'
moderato da un giornalista della RAI. La durata di ciascun  confronto
e' di almeno venti minuti. La  partecipazione  dei  soggetti  di  cui
all'art. 5, lettera b), e' determinata in ordine crescente sulla base
della rappresentanza  parlamentare  al  momento  della  pubblicazione
della presente delibera. Si  applica  il  comma  8  dell'art.  5,  se
richiesto per garantire il rispetto del principio di cui all'art.  1,
comma 2, della presente delibera.