Art. 8 
 
                            Informazione 
 
  1. Nel periodo di vigenza del presente  provvedimento  i  notiziari
diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo
o di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto
riguarda le materie oggetto del quesito referendario, ai  criteri  di
tutela del pluralismo, dell'imparzialita',  dell'indipendenza,  della
completezza, dell'obiettivita' e della parita' di trattamento  fra  i
diversi soggetti politici. 
  2. I direttori  responsabili  dei  programmi  di  cui  al  presente
articolo, nonche' i loro conduttori e registi, curano, ferma restando
l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia  del  format
specifico, che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche
con riferimento  ai  contributi  filmati,  alla  ricostruzione  delle
vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in
studio, risultino finalizzati ad assicurare il rispetto  dei  criteri
di cui al comma 1. Essi assicurano la massima informazione  possibile
sui temi oggetti del referendum, al fine  di  consentire  al  maggior
numero di ascoltatori di averne una adeguata conoscenza, ed  evitando
pertanto  che  l'informazione  sul   referendum   sia   relegata   in
trasmissioni che  risultano  avere  bassi  indici  di  ascolto.  Essi
osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa  ogni  cautela
atta ad evitare  che  si  determinino  situazioni  di  vantaggio  per
determinate forze politiche e per i  soggetti  di  cui  all'art.  36,
comma 1, lettere a)  ed  e).  A  tal  fine,  qualora  il  format  del
programma preveda la presenza di ospiti, prestano  anche  la  massima
attenzione alla scelta  degli  esponenti  politici  invitati  e  alle
posizioni di contenuto politico espresse  dai  presenti,  garantendo,
nel  corso  dei  dibattiti   di   chiara   rilevanza   politica,   il
contraddittorio in condizioni di effettiva  parita'  di  trattamento,
osservando in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela  atta  ad
evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o
i contrari al quesito referendario. Qualora il format  del  programma
di informazione non preveda il  contraddittorio  di  cui  al  periodo
precedente, il direttore di rete  o  di  testata  stabilisce  in  via
preliminare l'alternanza e la parita' delle presenze tra le posizioni
favorevoli  e  contrarie  al  quesito   referendario.   A   decorrere
dall'entrata in vigore della presente delibera, nel caso  in  cui  le
puntate del format risultino in numero dispari, il direttore di  rete
o di testata garantisce la presenza nell'ultima puntata di  esponenti
politici che esprimono le due posizioni contrapposte in relazione  al
quesito  referendario.   I   direttori   responsabili   sono   tenuti
settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio  del  pluralismo
relativi alla testata diretta e a correggere eventuali disparita'  di
trattamento verificatesi nella settimana precedente. In  particolare,
essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella  condizione
di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici
orientamenti politici  ai  conduttori  o  alla  testata  e  che,  nei
notiziari propriamente detti, sia  osservata  la  previsione  di  cui
all'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515. 
  3. Per tutto il periodo di vigenza delle  disposizioni  di  cui  al
presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti
la  consultazione  referendaria,  la  RAI   assicura,   anche   nelle
trasmissioni  dei  canali  non  generalisti  e  nella  programmazione
destinata all'estero, una rilevante presenza  dell'argomento  oggetto
del referendum nei programmi  di  approfondimento,  a  cominciare  da
quelli di  maggior  ascolto,  curando  una  adeguata  informazione  e
garantendo comunque,  ferma  restando  l'autonomia  editoriale  e  la
salvaguardia della tipologia del format specifico, che nei  programmi
imperniati sull'esposizione di valutazioni e opinioni sia  assicurato
l'equilibrio  e  il  contraddittorio  fra  i  soggetti  favorevoli  o
contrari alla consultazione. I responsabili  dei  suddetti  programmi
avranno  particolare  cura  di   assicurare   la   chiarezza   e   la
comprensibilita' dei temi in discussione, anche limitando  il  numero
dei partecipanti al dibattito. 
  4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i  programmi
di approfondimento informativo,  qualora  in  essi  assuma  carattere
rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politiche,  sono
tenuti  a  garantire  la  piu'  ampia  ed  equilibrata   presenza   e
possibilita' di espressione ai diversi soggetti favorevoli o contrari
al quesito referendario. 
  5. Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo,  e  il
ripristino di eventuali squilibri accertati, e' assicurato  d'ufficio
dall'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni  secondo  quanto
previsto dalle norme vigenti.