Art. 10 Trattamento dei dati personali 1. Il titolare del trattamento dei dati personali, effettuano attraverso l'applicazione web dedicata e connesso svolgimento dei propri compiti istituzionali, e' il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. I soggetti attuatori di cui all'art. 8 sono designati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quali il responsabile del trattamento dei dati con apposito atto scritto in cui sono specificati analiticamente i compiti affidati, che non comportano decisioni sulle finalita' e sulle modalita' di utilizzazione dei dati stessi che restano nella sfera della titolarita' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in conformita' all'art. 28 del regolamento (UE) 679/2016. 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente con riferimento, in particolare, alle modalita' e ai tempi di conservazione dei dati personali, nel rispetto dei principi di privacy by design e by default, limitandolo alla sola realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione del contributo e ai successivi controlli sulla relativa erogazione. Nelle convenzioni di cui all'art. 8 sono individuate le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto dell'art. 32 del regolamento (UE) 2016/679, nonche' i tempi di conservazioni dei dati. 4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quale amministrazione responsabile per l'attuazione del presente decreto, ai sensi dell'art. 8, comma 1, continua ad avvalersi nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, dell'Agenzia per l'Italia digitale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, e, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, delle societa' SOGEI - Societa' generale d'informatica S.p.a. e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a.