Art. 10 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
  1. Il titolare  del  trattamento  dei  dati  personali,  effettuano
attraverso l'applicazione web dedicata  e  connesso  svolgimento  dei
propri compiti istituzionali, e' il Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti. 
  2. I soggetti attuatori  di  cui  all'art.  8  sono  designati  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quali il  responsabile
del trattamento dei dati  con  apposito  atto  scritto  in  cui  sono
specificati analiticamente i compiti  affidati,  che  non  comportano
decisioni sulle finalita' e sulle modalita' di utilizzazione dei dati
stessi che restano nella sfera della titolarita' del Ministero  delle
infrastrutture e  dei  trasporti,  in  conformita'  all'art.  28  del
regolamento (UE) 679/2016. 
  3. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  assicura  il
trattamento dei dati personali nel rispetto della  normativa  vigente
con riferimento,  in  particolare,  alle  modalita'  e  ai  tempi  di
conservazione dei  dati  personali,  nel  rispetto  dei  principi  di
privacy by design e by default, limitandolo alla  sola  realizzazione
dei compiti attinenti all'attribuzione del contributo e ai successivi
controlli  sulla  relativa  erogazione.  Nelle  convenzioni  di   cui
all'art. 8 sono individuate le misure tecniche e organizzative  volte
ad assicurare un adeguato livello di  sicurezza  con  riferimento  ai
rischi derivanti dalla distruzione, dalla  perdita,  dalla  modifica,
dalla  divulgazione  non  autorizzata   o   dall'accesso,   in   modo
accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto  dell'art.  32
del regolamento (UE) 2016/679, nonche' i tempi di  conservazioni  dei
dati. 
  4.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  quale
amministrazione responsabile per l'attuazione del  presente  decreto,
ai sensi dell'art. 8, comma 1, continua  ad  avvalersi  nel  rispetto
della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali,
dell'Agenzia per l'Italia digitale, senza nuovi o maggiori oneri  per
il bilancio dello Stato, e, ai  sensi  dell'art.  19,  comma  5,  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, delle societa'  SOGEI  -  Societa'
generale d'informatica  S.p.a.  e  CONSAP  -  Concessionaria  servizi
assicurativi pubblici S.p.a.