Art. 5 
 
            Registrazione di strutture, esercenti e enti 
 
  1. Le strutture, gli  esercenti  e  gli  enti  presso  i  quali  e'
possibile  utilizzare  il  buono  elettronico  sono  inseriti  in  un
apposito elenco, consultabile attraverso l'applicazione web dedicata. 
  2. Ai fini dell'inserimento  nell'elenco  di  cui  al  comma  1,  i
titolari o i legali  rappresentanti  degli  esercizi  interessati  si
registrano sull'applicazione web a decorrere dal  1°  febbraio  2020.
L'avvenuta registrazione determina l'obbligo, da parte  dei  soggetti
accreditati, di accettazione del buono elettronico di  spesa  secondo
le modalita' stabilite dal presente decreto. 
  3.  La  registrazione,  basata  su  un  sistema   di   cooperazione
informatica,   tramite   l'utilizzo   delle    credenziali    fornite
dall'Agenzia  delle  entrate,  prevede  l'indicazione  della  partita
I.V.A., del codice ATECO, della denominazione e dei luoghi dove viene
svolta  l'attivita',  della  tipologia  dei   sistemi   antiabbandono
conformi alle specifiche tecniche di cui  al  decreto  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2019, n. 122,  nonche'
la   dichiarazione   che   i   buoni   elettronici   sono   accettati
esclusivamente per gli acquisti consentiti  ai  sensi  dell'art.  52,
comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. 
  4. In caso di usi difformi del buono elettronico di spesa da quelli
previsti dal presente decreto, il gestore della piattaforma  procede,
in via autonoma,  alla  cancellazione  dall'elenco  della  struttura,
esercente o ente previsti  dal  presente  articolo,  fatte  salve  le
ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.