Art. 5 Registrazione di strutture, esercenti e enti 1. Le strutture, gli esercenti e gli enti presso i quali e' possibile utilizzare il buono elettronico sono inseriti in un apposito elenco, consultabile attraverso l'applicazione web dedicata. 2. Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, i titolari o i legali rappresentanti degli esercizi interessati si registrano sull'applicazione web a decorrere dal 1° febbraio 2020. L'avvenuta registrazione determina l'obbligo, da parte dei soggetti accreditati, di accettazione del buono elettronico di spesa secondo le modalita' stabilite dal presente decreto. 3. La registrazione, basata su un sistema di cooperazione informatica, tramite l'utilizzo delle credenziali fornite dall'Agenzia delle entrate, prevede l'indicazione della partita I.V.A., del codice ATECO, della denominazione e dei luoghi dove viene svolta l'attivita', della tipologia dei sistemi antiabbandono conformi alle specifiche tecniche di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2019, n. 122, nonche' la dichiarazione che i buoni elettronici sono accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. 4. In caso di usi difformi del buono elettronico di spesa da quelli previsti dal presente decreto, il gestore della piattaforma procede, in via autonoma, alla cancellazione dall'elenco della struttura, esercente o ente previsti dal presente articolo, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.