Art. 6 Fatturazione e liquidazione 1. A seguito dell'accettazione del buono elettronico di spesa e' riconosciuto, ai soggetti di cui all'art. 5, un credito pari al valore nominale del buono, registrato nell'apposita area disponibile sull'applicazione web dedicata. 2. A seguito di emissione di fattura elettronica e' disposto l'accredito di un importo pari a quello del credito maturato. A tal fine mediante acquisizione dei dati dall'apposita area disponibile sulla piattaforma informatica dedicata, nonche' dalla piattaforma di fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, si provvede al riscontro delle fatture e alla liquidazione delle stesse.