Art. 6 
 
                     Fatturazione e liquidazione 
 
  1. A seguito dell'accettazione del buono elettronico  di  spesa  e'
riconosciuto, ai soggetti di cui  all'art.  5,  un  credito  pari  al
valore nominale del buono, registrato nell'apposita area  disponibile
sull'applicazione web dedicata. 
  2. A seguito  di  emissione  di  fattura  elettronica  e'  disposto
l'accredito di un importo pari a quello del credito maturato.  A  tal
fine mediante acquisizione dei dati  dall'apposita  area  disponibile
sulla piattaforma informatica dedicata, nonche' dalla piattaforma  di
fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, si  provvede
al riscontro delle fatture e alla liquidazione delle stesse.