Art. 2 
 
                      Modalita' di trasmissione 
                 in via informatica della relazione 
 
  1. Ai sensi dell'art. 142, comma 12-quater, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, la relazione di cui all'art. 1 consiste nella
compilazione  del  modello  riportato  nell'allegato  A  al  presente
decreto da trasmettere, entro il 31 maggio  di  ogni  anno,  per  via
telematica al Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  al
Ministero dell'interno utilizzando la  piattaforma  informatica  resa
disponibile dal Ministero dell'interno  -  Direzione  centrale  della
finanza locale - con apposita procedura che prevede l'inserimento dei
dati  richiesti  in  campi  conformi  alle   informazioni   riportate
nell'allegato A. La certificazione dei dati inseriti sara' effettuata
dal responsabile del servizio finanziario o del  segretario  comunale
con la sottoscrizione dell'allegato A. 
  2. Gli enti locali sono tenuti ad adempiere a tale obbligo seguendo
le  istruzioni  operative   che   saranno   fornite   dal   Ministero
dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta'. 
  3. I dati all'interno della piattaforma saranno resi accessibili al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -  Direzione  generale
per la sicurezza stradale. 
  4. In sede di prima applicazione, qualora la piattaforma non  fosse
disponibile per la compilazione della relazione entro il termine  del
31 maggio, la stessa potra' avvenire entro il 30 settembre 2020. Dopo
le  citate  scadenze  e  per  tutto  il  mese  successivo  gli   enti
ritardatari potranno ugualmente inserire i dati. Dopo  tale  termine,
la procedura sara' chiusa.