Art. 2
Modalita' di trasmissione
in via informatica della relazione
1. Ai sensi dell'art. 142, comma 12-quater, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, la relazione di cui all'art. 1 consiste nella
compilazione del modello riportato nell'allegato A al presente
decreto da trasmettere, entro il 31 maggio di ogni anno, per via
telematica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al
Ministero dell'interno utilizzando la piattaforma informatica resa
disponibile dal Ministero dell'interno - Direzione centrale della
finanza locale - con apposita procedura che prevede l'inserimento dei
dati richiesti in campi conformi alle informazioni riportate
nell'allegato A. La certificazione dei dati inseriti sara' effettuata
dal responsabile del servizio finanziario o del segretario comunale
con la sottoscrizione dell'allegato A.
2. Gli enti locali sono tenuti ad adempiere a tale obbligo seguendo
le istruzioni operative che saranno fornite dal Ministero
dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta'.
3. I dati all'interno della piattaforma saranno resi accessibili al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale
per la sicurezza stradale.
4. In sede di prima applicazione, qualora la piattaforma non fosse
disponibile per la compilazione della relazione entro il termine del
31 maggio, la stessa potra' avvenire entro il 30 settembre 2020. Dopo
le citate scadenze e per tutto il mese successivo gli enti
ritardatari potranno ugualmente inserire i dati. Dopo tale termine,
la procedura sara' chiusa.