Art. 3 
 
                  Forme associative di Enti locali 
                      e procedimenti di fusione 
 
  1. Nel caso in cui sia costituita una  forma  associativa  di  enti
locali ai sensi del capo V del titolo II del decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, la relazione deve essere inviata dall'Unione  in
luogo degli enti che ne fanno parte. Qualora il servizio  di  polizia
locale venga esercitato  tramite  convenzione  tra  piu'  comuni,  il
comune capofila ovvero i singoli comuni firmatari  della  convenzione
dovranno trasmettere la relazione contenente la rispettiva quota  dei
proventi secondo le modalita' di cui all'art. 2. 
  2. La relazione degli enti oggetto di procedimenti  di  fusione  e'
presentata dal nuovo  ente  costituito  per  conto  di  ciascun  ente
estinto.