Art. 3
Forme associative di Enti locali
e procedimenti di fusione
1. Nel caso in cui sia costituita una forma associativa di enti
locali ai sensi del capo V del titolo II del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, la relazione deve essere inviata dall'Unione in
luogo degli enti che ne fanno parte. Qualora il servizio di polizia
locale venga esercitato tramite convenzione tra piu' comuni, il
comune capofila ovvero i singoli comuni firmatari della convenzione
dovranno trasmettere la relazione contenente la rispettiva quota dei
proventi secondo le modalita' di cui all'art. 2.
2. La relazione degli enti oggetto di procedimenti di fusione e'
presentata dal nuovo ente costituito per conto di ciascun ente
estinto.