Art. 3 Forme associative di Enti locali e procedimenti di fusione 1. Nel caso in cui sia costituita una forma associativa di enti locali ai sensi del capo V del titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la relazione deve essere inviata dall'Unione in luogo degli enti che ne fanno parte. Qualora il servizio di polizia locale venga esercitato tramite convenzione tra piu' comuni, il comune capofila ovvero i singoli comuni firmatari della convenzione dovranno trasmettere la relazione contenente la rispettiva quota dei proventi secondo le modalita' di cui all'art. 2. 2. La relazione degli enti oggetto di procedimenti di fusione e' presentata dal nuovo ente costituito per conto di ciascun ente estinto.