Art. 4
Attivita' di monitoraggio
1. Nel caso in cui, dai dati e dalle informazioni contenute nella
piattaforma di cui all'art. 2, le relazioni non risultino inviate o
siano presentate in modo difforme da quanto previsto dal comma 4
dell'art. 208 e dal comma 12-ter dell'art. 142 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'interno provvedera'
alla segnalazione all'ente locale interessato richiedendo la
trasmissione dei dati insieme a chiarimenti circa i mancati
adempimenti. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla suddetta
segnalazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
d'intesa con il Ministero dell'interno provvedera' alla segnalazione
di cui al comma 12-quater dell'art. 142. I suddetti Ministeri, di
comune accordo, potranno condurre controlli a campione sui dati
trasmessi e sull'utilizzo dei proventi di cui agli articoli 208,
comma 1, e 142, comma 12-bis, presso le sedi degli enti locali.