Art. 5
Disposizioni finanziarie
1. A partire dall'anno 2020, il versamento dei proventi spettanti
ai sensi dell'art. 142, comma 12-bis, del decreto legislativo 20
aprile 1992, n. 285 deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno con
riferimento alle somme incassate al 31 dicembre dell'anno precedente.
Con riferimento alle somme incassate nell'anno 2019, il versamento
deve essere effettuato entro e non oltre il 30 giugno 2020. Per gli
anni precedenti il 2019, modalita' e tempistiche devono essere
concordate entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto,
sulla base di appositi atti di natura convenzionale, in assenza dei
quali, il versamento deve essere comunque effettuato entro tale
termine. Al fine di agevolare la redazione degli atti, l'Associazione
nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle provincie d'Italia
predisporranno una Convenzione-tipo.
2. Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 dicembre 2019
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
De Micheli
Il Ministro dell'interno: Lamorgese
Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del
territorio e del mare, reg.ne n. 1, foglio n. 296